Sanzioni e rate contributi INPS 2022, da settembre nuovo aumento dei tassi di interesse

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

A partire dal 14 settembre 2022 aumentano ancora i tassi di interesse per il pagamento delle sanzioni civili e delle rate dei contributi INPS. Come specificato nella circolare n. 100, per la rateazione si applica il tasso di interesse del 7,25 per cento, mentre per le sanzioni civili quello del 6,75 per cento. L'aggiornamento in seguito alla decisione della BCE, che ha fissato all'1,25 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.

Sanzioni e rate contributi INPS 2022, da settembre nuovo aumento dei tassi di interesse

Sanzioni e rate contributi INPS 2022, aumentano ancora i tassi di interesse di dilazione, di differimento e della misura delle sanzioni civili.

Lo comunica l’INPS tramite la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, che arriva ad appena due settimane dalla precedente.

La rideterminazione deriva dalla nuova decisione di politica monetaria dell’8 settembre per cui la Banca Centrale Europea ha fissato all’1,25 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, modificando quella del 27 luglio scorso che lo fissava allo 0,50 per cento.

Pertanto, a partire dal 14 settembre 2022, il nuovo tasso di interesse di dilazione e di differimento per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è aumentato al 7,25 per cento.

Il tasso di interesse per la determinazione della misura delle sanzioni civili, che si applicano in caso di pagamento mancato o effettuato in ritardo, è fissato al 6,75 per cento.

Sanzioni e rate contributi INPS 2022, da settembre nuovo aumento dei tassi di interesse

L’INPS, con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022 comunica il nuovo aggiornamento dei tassi di interesse che si applicano ai contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per l’anno in corso e alle relative sanzioni civili.

La rideterminazione arriva dopo la nuova decisione di politica monetaria da parte della BCE, la Banca Centrale Europea, in sostituzione dell’aggiornamento dello scorso 27 luglio, di cui l’INPS aveva dato notizia appena due settimane fa.

Come si legge nel comunicato stampa dell’8 settembre, con l’obiettivo di frenare l’inflazione, la Banca ha aumentato il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema fissandolo all’1,25 per cento.

La decisione della BCE ha effetto sia sul tasso di interesse di dilazione e di differimento per il versamento dei contributi INPS sia su quello applicato per determinare la misura delle sanzioni civili, previste in caso di pagamento non effettuato oppure versato oltre la scadenza.

Pertanto, a partire dal 14 settembre 2022, il tasso di interesse per dilazione o differimento e quello per la definizione delle sanzioni civili sono rideterminati nel modo seguente:

  • interesse al 7,25 per cento per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS;
  • interesse al 6,75 per cento per determinare la misura delle sanzioni civili.

L’INPS sottolinea che, per quanto riguarda il pagamento a rate dei contributi, i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiranno variazioni. Nell’ipotesi di differimento, il tasso di interesse aggiornato sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa ad agosto 2022.

Come previsto dal decreto legge n. 318/1996 (art. 3, comma 4), che disciplina la materia, il pagamento a rate o differito dei contributi INPS va effettuato applicando un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, in vigore al momento della domanda, a cui si aggiunge una maggiorazione di 6 punti.

Di conseguenza, il tasso di interesse è fissato al 7,25 per cento.

Mancato pagamento contributi INPS, aumentato il tasso di interesse per la misura delle sanzioni civili

In seguito alla decisione di polita monetaria della BCE, è stato aumentato anche il tasso di interesse da utilizzare per determinare la misura delle sanzioni civili.

Queste si applicano, come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della Legge n. 388/2000, nel caso in cui il pagamento dei contributi venga effettuato oltre i limiti previsti oppure non venga eseguito affatto.

Le sanzioni sono determinate sulla base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a cui si aggiungono 5,5 punti.

Pertanto, in seguito alla rideterminazione, in caso di versamento dei contributi mancato o ritardato, i contribuenti sono tenuti a pagare una sanzione civile pari al 6,75 per cento in ragione d’anno.

La stessa misura si applica anche nell’ipotesi di evasione, per cui l’importo della sanzione civile è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento del totale dei contributi non versati entro la scadenza di legge.

Resta fermo, in ogni caso, il limite per cui la sanzione non può superare il 40 per cento dell’importo dei premi non pagati entro le scadenze previste.

Per quanto riguarda l’ipotesi di procedure concorsuali, infine, l’INPS specifica come le sanzioni civili possano essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati integralmente tutti i contributi e le spese (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996).

Di conseguenza, a partire dal 14 settembre 2022, per il mancato o ritardato versamento del premio, si applica un tasso dell’1,25 per cento (tasso di interesse legale in vigore), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25 per cento (interesse legale maggiorato di 2 punti).

INPS - Circolare n. 100 del 12 settembre 2022
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

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