Contributi INPS 2022: aggiornati i tassi di interesse per il pagamento di rate e sanzioni civili

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS tramite la circolare n. 98 del 29 agosto 2022 prevede che, a partire dal 27 luglio, per la rateazione del pagamento di contributi e sanzioni civili si applichi il tasso di interesse del 6,50 per cento, mentre per le sanzioni civili quello del 6 per cento. L'aggiornamento è dovuto alla decisione della BCE, che ha fissato allo 0,50 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.

Contributi INPS 2022: aggiornati i tassi di interesse per il pagamento di rate e sanzioni civili

Contributi INPS 2022, sono stati aggiornati i tassi di interesse di dilazione, di differimento e della misura delle sanzioni civili.

La modifica disposta dall’INPS tramite la circolare n. 98 del 29 agosto 2022 arriva in seguito alla decisione di politica monetaria del 21 luglio per cui la Banca Centrale Europea ha fissato allo 0,50 per cento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Per effetto di tale decisione dal 27 luglio 2022 il tasso di interesse di dilazione e di differimento per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali è innalzato al 6,50 per cento.

Il tasso di interesse per la determinazione della misura delle sanzioni civili è, invece, fissato al 6 per cento. Queste sono applicate in caso di pagamento mancato o effettuato in ritardo.

Contributi INPS 2022: aggiornati i tassi di interesse per il pagamento delle rate e delle sanzioni civili

Come chiarito nella circolare n. 98 del 29 agosto 2022, l’INPS aggiorna i tassi di interesse da applicare ai contributi dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per l’anno in corso e alle relative sanzioni civili.

La modifica arriva in seguito alla decisione di politica monetaria dello scorso 21 luglio da parte della BCE, la Banca Centrale Europea. Come si legge nel comunicato stampa, con l’obiettivo di preservare la stabilità dei prezzi, la Banca ha fissato il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema allo 0,50 per cento.

Questa decisione ha effetto sul tasso di interesse di dilazione e di differimento per il versamento dei contributi INPS e su quello applicato per determinare la misura delle sanzioni civili previste per il pagamento mancato oppure effettuato oltre la scadenza.

A partire dal 27 luglio 2022, infatti, il tasso di interesse per dilazione o differimento e quello per la definizione delle sanzioni civili sono rideterminati in questo modo:

  • interesse al 6,50 per cento per il pagamento a rate o differito dei contributi INPS;
  • interesse al 6 per cento per determinare la misura delle sanzioni civili.

Per quanto riguarda il pagamento a rate, i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiranno variazioni. Nel caso del differimento il nuovo tasso viene applicato a partire dalla contribuzione di luglio 2022.

Il pagamento a rate o differito dei contributi INPS, infatti, prevede che sia applicato un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, in vigore al momento della domanda, a cui si aggiunge una maggiorazione di 6 punti, come specificato dal comma 4 dell’art. 3 del DL n. 318/1996.

Contributi INPS: rideterminato il tasso di interesse per la misura delle sanzioni civili

La decisione della BCE comporta anche la rideterminazione del tasso di interesse che si applica per stabilire la misura delle sanzioni civili.

Nel caso di mancato versamento dei contributi, oppure di pagamento oltre i termini previsti, infatti, il contribuente è tenuto a pagare una sanzione civile, come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della Legge n. 388/2000.

La sanzione è stabilita in base al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

Pertanto in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi la sanzione civile è pari al 6 per cento in ragione d’anno.

Tale misura viene applicata anche nell’ipotesi di evasione. In questo caso la misura della sanzione è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge.

In ogni caso, la sanzione civile non può superare il 40 per cento dell’importo dei premi non pagati entro le scadenze previste.

Infine, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996), l’unica condizione è che siano pagati integralmente tutti i contributi e le spese.

Pertanto, dal 27 luglio 2022 in seguito alla decisione della BCE, per il mancato o ritardato pagamento del premio, si applica un tasso dell’1,25 per cento (tasso di interesse legale in vigore), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25 per cento (interesse legale maggiorato di 2 punti).

INPS - Circolare n. 98 del 29 agosto 2022
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

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