Vademecum molto interessante per il delicato caso di mancato o tardivo invio della dichiarazione dei redditi: chi paga le sanzioni, quanto si paga e cosa fare in questi casi
Nel delicato rapporto tra fisco, contribuente e intermediario, l’invio della dichiarazione dei redditi è uno degli adempimenti più critici.
Se il professionista, commercialista, CAF, CdL o Tributarista che sia non dovesse aver assolto il suo impegno di inviare il modello dichiarativo entro la scadenza, si apre uno scenario complesso di sanzioni, ma anche di tutele legali e assicurative in favore del cliente.
Approfondiamo qui tutti questi scenari in vista della prossima campagna dichiarativa.
Le sanzioni per dichiarazione dei redditi inviata in ritardo oppure omessa
Sebbene l’errore sia del professionista, l’Agenzia delle Entrate bussa sempre alla porta del contribuente-cliente.
Se la dichiarazione viene inviata con oltre 90 giorni di ritardo, è considerata omessa.
Le sanzioni dal 1° settembre 2024 partono da un fisso del 120% delle imposte dovute con un minimo 250 euro; ma se non ci sono imposte a debito la sanzione va dai 250 ai 1.000 euro.
Il professionista rischia una sanzione amministrativa propria da 516 a 5.164 euro per la mancata trasmissione di quanto previsto nell’impegno assunto col cliente.
Rammento che se ci si accorge dell’errore entro 90 giorni dalla scadenza - per l’anno di imposta 2024 siamo ormai fuori tempo massimo - si può rimediare inviando una dichiarazione tardiva e versando contestualmente all’invio una sanzione ridotta a soli 25 euro in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il dovere di vigilanza del contribuente
Sul tema del dovere di controllo da parte dello stesso cliente la Corte di Cassazione si è più volte dimostrata rigorosa nell’affermare che:
“il contribuente non può disinteressarsi dell’invio per effetto della cosiddetta culpa in vigilando, laddove non si attivi per verificare che l’intermediario abbia effettivamente trasmesso il modello con la richiesta della ricevuta telematica di invio”
Altro elemento importante è la dimostrazione di aver consegnato i documenti al professionista.
È vero che questa non è sufficiente a cancellare le sanzioni in capo al contribuente ma è fondamentale per la rivalsa civile: pertanto assume rilevanza l’atto di impegno all’invio della dichiarazione rilasciato e firmato dal professionista quale prova che il rapporto professionale si era perfezionato.
Lo strumento di salvataggio fondamentale: l’assicurazione professionale
Qui si inserisce lo strumento principale di tutela: la polizza RC Professionale.
Professionisti iscritti agli Albi quali principalmente Commercialisti e Consulenti del Lavoro - Per loro l’obbligo assicurativo è sancito dal D.P.R. 137/2012 il quale al suo articolo 5 dispone che:
- il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso;
- il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Sono, pertanto, tenuti a comunicare al cliente gli estremi della polizza al momento dell’incarico.
La polizza copre le sanzioni addebitate al cliente per errore del professionista.
Tributaristi di cui alla Legge 4/2013
Per i tributaristi “non organizzati in ordini” il sistema di tutela prevede diversi elementi:
- trasparenza: le associazioni professionali, quali tra le più note ANCOT, INT e LAPET, richiedono ai propri iscritti il possesso di una polizza come requisito per il rilascio dell’attestato di qualità di cui all’articolo 7 della Legge 4/2013;
- Sportello del Cittadino: ogni associazione di cui alla legge 4/2013 deve garantire uno sportello per i consumatori, utile per denunciare negligenze e ottenere supporto nella mediazione.
Una nota tecnica valida per tutti i casi
Le polizze professionali operano solitamente in regime di Claims Made: esso consiste nella copertura assicurativa che scatta nel momento in cui il cliente presenta la richiesta di risarcimento, indipendentemente da quando è stato commesso l’errore materiale purché il professionista risulti assicurato al momento della contestazione.
Cosa deve rimborsare il professionista? In caso di errore accertato il professionista per il tramite della sua compagnia di assicurazione deve risarcire:
- le sanzioni per l’intero importo, in quanto danno diretto causato dal ritardo;
- gli interessi di mora maturati a causa del ritardo.
Attenzione: il professionista che incappa in un errore in ogni caso non deve rimborsare le imposte al cliente.
Queste rimangono a carico del contribuente, poiché sono un debito che avrebbe dovuto comunque versare all’erario.
Guida pratica: cosa fare alla scoperta dell’omissione, 4 consigli operativi:
- verificare il Cassetto Fiscale: accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate per avere riscontro della mancanza dell’invio;
- messa in mora via PEC: inviare una comunicazione formale al professionista intimandogli di regolarizzare la posizione e chiedendo gli estremi della sua polizza assicurativa;
- attivazione sinistro: se il professionista collabora, dovrà denunciare il sinistro alla propria compagnia per far sì che le sanzioni vengano rimborsate;
- segnalazione all’associazione oppure ordine di appartenenza del professionista: qualora il professionista non risponda alle dirette rimostranze del cliente occorrerà procedere come segue:
- nel caso in cui il consulente sia iscritto ad un albo ci si rivolgerà all’ordine di appartenenza;
- se, invece, si tratta di un tributarista ex Legge 4/2013 si dovrà contattare lo Sportello del Cittadino della sua associazione di riferimento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi omessa o tardiva: chi paga le sanzioni?