Rottamazione delle cartelle dei Comuni: attesa per le decisioni dei singoli enti

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

La sanatoria dei debiti verso i comuni quali IMU, TARI, multe ecc. non è automatica come quella statale potendo ogni ente decidere in autonomia ma qualcosa già si muove

Rottamazione delle cartelle dei Comuni: attesa per le decisioni dei singoli enti

La Legge di Bilancio 2026 ha istituito un doppio binario per la regolarizzazione dei carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, distinguendo le modalità tra entrate erariali e tributi locali.

L’adesione alla definizione agevolata come oramai noto comporta l’abbattimento totale delle somme dovute a titolo di:

  • sanzioni amministrative e tributarie;
  • interessi di mora e sanzioni civili;
  • aggio di riscossione.

Resta fermo l’obbligo di versare la quota capitale per imposta o multa originaria, le spese di notifica e gli oneri legati a eventuali procedure esecutive.

Il provvedimento sulla riscossione agevolata si articola ora su due distinti ambiti:

  • rottamazione quinquies: gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica automaticamente ai debiti verso le amministrazioni centrali, si pensi ad IVA, IRPEF ed IRES, e alle sanzioni irrogate dalle Prefetture.
  • definizione agevolata locale: riguarda entrate comunali (IMU, TARI) e sanzioni al Codice della Strada della Polizia Locale.

Quest’ultima, a differenza della misura statale, non è automatica ma facoltativa e subordinata all’adozione di una specifica delibera da parte dell’ente territoriale senza alcun specifico termine di adozione e, al momento in cui scriviamo, la situazione è in piena evoluzione poiché la Legge di Bilancio 2026 è entrata in vigore solo il 1° gennaio.

Rottamazione cartelle esattoriali dei Comuni: pronte le note operative IFEL

Ad un mese dall’entrata in vigore della norma, ecco lo stato dell’arte per quanto riguarda le adesioni degli enti locali i quali non hanno termini da rispettare fissati dal Legislatore per approvare le delibere che potranno disciplinare la rottamazione locale.

Molti di questi stanno ora valutando l’impatto sui propri bilanci prima di procedere ufficialmente e le prime adesioni si potranno già manifestare nei prossimi mesi.

A tal fine potranno essere utili i documenti redatti dall’IFEL, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, una Fondazione istituita nel 2006 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la quale ha pubblicato lo scorso 27 gennaio le prime linee guida operative ed uno schema di regolamento per la definizione agevolata di IMU, TARI e altre entrate locali.

L’indirizzo politico della Rottamazione quinquies

Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con alcune sue dichiarazioni già dallo scorso autunno aveva tracciato la linea guida per l’attuazione della misura, sottolineando alcuni punti cruciali fin da prima della sua definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

  • apertura alla rottamazione: Giorgetti aveva inizialmente risposto con un eloquente “Non smentisco” alle prime indiscrezioni dell’autunno scorso sulla nuova definizione agevolata, confermando poi l’inserimento della misura nella Legge di Bilancio 2026 per garantire respiro a famiglie e imprese;
  • focus sui “meritevoli: il Ministro aveva più volte ribadito che la rottamazione quinquies deve essere indirizzata a chi intende regolarizzare la propria posizione in modo serio, definendo la misura come uno strumento per “ricostruire la fiducia” tra Stato e contribuenti;
  • autonomia dei Comuni: in merito alla rottamazione locale, Giorgetti nelle più recenti sue esternazioni ha richiamato i Comuni alla loro autonomia finanziaria precisando che spetta ai singoli sindaci valutare l’adesione in base ai propri equilibri di bilancio, sottolineando che il Governo fornisce lo strumento normativo, ma non impone l’obbligo;
  • obiettivi di bilancio: anche recentemente lo stesso ministro si concentrano sulla necessità di tenere la barra dritta sulla misura del deficit da mantenere sotto il 3%. In quest’ottica la rottamazione viene vista anche come un mezzo per accelerare l’incasso di crediti altrimenti difficili da riscuotere iniettando liquidità immediata nelle casse dello Stato e degli enti locali.

Possiamo così riassumere le varie dichiarazioni pubblicate da diversi organi di stampa, l’ultima delle quali proprio sulla adesione degli enti locali all’istituto qui di seguito riportata è piuttosto eloquente quasi ad esplicito invito alla applicazione anche da parte degli enti locali in tempi brevi:

“Penso che lo spirito della rottamazione valga anche per i Comuni. L’auspicio è che la soluzione transattiva coi contribuenti potrebbe aprire una stagione nuova.”

La rottamazione delle cartelle è quindi un aiuto concreto da cogliere in questo momento ma non deve considerarsi una sanatoria indiscriminata dovendosi leggere in tal senso l’esclusione dei debiti da accertamento.

Il quadro giuridico della rottamazione locale delle cartelle esattoriali

Questo il testo dell’articolo 1, comma 102, della Legge di Bilancio 2026:

“102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.”

È essenziale la attenta lettura del suo dettato per comprendere quanto prima evidenziato:

  • facoltà, non obbligo: l’articolo usa i termini “possono introdurre autonomamente”. Questo ribadisce che la decisione spetta al singolo Comune, che potrebbe quindi anche non aderire;
  • rispetto dei bilanci: sottolinea che l’ente deve agire “nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci”, il che spiega la prudenza di molti sindaci prima di deliberare l’adesione;
  • crediti di difficile esigibilità: specifica che lo strumento è pensato per i crediti “di difficile esigibilità”, confermando la finalità della misura;
  • autonomia sulla riduzione: dà potere all’ente di decidere se escludere o ridurre “gli interessi o anche delle sanzioni”.

Le prospettive per i contribuenti

Mentre la procedura statale è già operativa dal 20 gennaio scorso sul portale dell’AdER, l’attivazione delle procedure di quelle locali per la quale vi è grande interesse in particolare nelle grandi città come Roma attende l’ufficializzazione delle prime delibere di giunta in assenza delle quali si determinerebbe l’esclusione dai benefici previsti dal Legislatore, costringendo il contribuente al saldo del debito comprensivo di accessori nelle forme ordinarie.

Voglio però sottolineare che stiamo facendo riferimento ad una possibilità per la quale stante la norma non esiste né un obbligo né una data ma ne viene semplicemente fissato un termine minimo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto, ripeto facoltativamente deliberato sul sito internet del comune e/o altro ente locale entro cui il cittadino deve manifestare la sua volontà di adesione.

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