Rivalutazione e riallineamento, dichiarazione integrativa per la revoca entro il 28 novembre

Rosy D’Elia - Fisco

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento: revoca tramite dichiarazione integrativa entro la scadenza del 28 novembre. Le istruzioni per fare marcia indietro dopo le novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 370046 del 29 settembre 2022.

Rivalutazione e riallineamento, dichiarazione integrativa per la revoca entro il 28 novembre

Rivalutazione, riallineamento, affrancamento: alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 che hanno ridimensionato la portata delle agevolazioni, è possibile procedere con la revoca della disciplina prevista dall’articolo 110 del Decreto Agosto.

Con il provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le istruzioni per procedere tramite dichiarazione integrativa da presentare entro la scadenza del 28 novembre.

Con la revoca, inoltre, è possibile eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata.

Rivalutazione e riallineamento, revoca tramite dichiarazione integrativa entro il 28 novembre

Le istruzioni sono indirizzate a coloro che, indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive da versare per la rivalutazione dei beni d’impresa e il riallineamento fiscale, hanno effettuato la procedura per usufruire delle agevolazioni ma, in seguito alle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio intendono revocare uno o più regimi previsti dall’articolo 110 del Decreto Agosto: rivalutazione dei beni d’impresa, riallineamento dei valori fiscali e affrancamento.

Sono i soggetti interessati che scelgono su quali attività i cui valori sono stati rivalutati o riallineati fare marcia indietro, ma la revoca riguarderà l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.

Dal punto di vista operativo si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del 29 settembre, quindi fino alla scadenza del 28 novembre, ed è necessario presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata.

L’imposta sostitutiva versata può essere recuperata in due modi:

  • tramite rimborso;
  • tramite l’utilizzo in compensazione.

La richiesta va fatta sempre tramite la dichiarazione da trasmettere per la revoca.

Rivalutazione e riallineamento, i dati da inserire nella dichiarazione integrativa per la revoca

Con il provvedimento del 29 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche quali sono i dati che bisogna inserire nella dichiarazione integrativa per la revoca dei regimi di rivalutazione dei beni d’impresa, di riallineamento dei valori fiscali e di affrancamento:

  • un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti alle attività che risultano dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta, per la revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime del riallineamento;
  • un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva che emerge dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta, per agire in questo caso sull’affrancamento;
  • l’importo dell’imposta sostitutiva a credito che deriva dall’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110 rispetto a quella effettivamente versata.

Inoltre nel caso in cui siano presenti devono essere compilati anche i prospetti del capitale e delle riserve e quello di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali:

  • nel primo va indicato l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta che risultano dall’esercizio della revoca dei regimi previsti dal Decreto Agosto, dove presenti;
  • nel secondo le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.

Specifiche indicazioni nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono indirizzate al settore alberghiero e termale. Tutte le istruzioni per procedere nel testo integrale del documento.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento 370046 del 29 settembre 2022
Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

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