Rivalutazione e riallineamento attività immateriali: dalle Entrate chiarimenti sulla deduzione

Rosy D’Elia - Imposte

Rivalutazione e riallineamento delle attività immateriali: dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti per l'applicazione della deduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Nella risoluzione numero 46/E del 2 agosto 2022 la norma sotto la lente di ingrandimento.

Rivalutazione e riallineamento attività immateriali: dalle Entrate chiarimenti sulla deduzione

Rivalutazione e riallineamento delle attività immateriali: l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 46/E del 2 agosto 2022, definisce il campo di applicazione della deduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi previsto dalla normativa fiscale è un requisito fondamentale.

Analizzando i testi di riferimento, si traccia il perimetro da rispettare e si fa marcia indietro rispetto a chiarimenti già forniti in passata sul tema.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 46/E del 2 agosto 2022
Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle attività immateriali le cui quote di
ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore -
Definizione dell’ambito applicativo - Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Rivalutazione e riallineamento attività immateriali: chiarimenti sulla deduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2022

Sotto la lente di ingrandimento è la novità prevista dalla Legge di Bilancio 2022 che ha previsto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore ai fini fiscali che deriva dalla rivalutazione e/o dal riallineamento delle attività immateriali.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 46/E del 2 agosto 2022, definisce il campo di applicazione della misura introdotta.

È possibile beneficiare della deduzione per le seguenti tipologie di attività rivalutate o riallineate:

  • i marchi e l’avviamento, indicati esplicitamente anche nella relazione illustrativa della Legge n. 234 del 2021;
  • le attività immateriali a vita utile indefinita di cui all’articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini IRES, dall’articolo 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

Restano escluse, invece, le attività immateriali, diverse dalle precedenti, con quote di ammortamento deducibili in misura non superiore al 50 per cento, in linea con quanto stabilito dall’articolo 103, comma 1 prima parte del TUIR.

Rivalutazione e riallineamento attività immateriali: come funziona la deduzione?

La Legge di Bilancio 2022 ha integrato l’articolo 110 del Decreto Agosto con l’aggiunta del comma 8 ter:

“La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (...)”

Dalla lettura della norma, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è chiaro che la misura si applica ai soli beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, a prescindere dalla durata del piano di ammortamento contabile e dal fatto che il piano condizioni la concreta durata dell’ammortamento fiscale.

D’altronde la stessa deroga prevista dal comma 8 quater inserito nel testo dell’articolo 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità di proseguire nella “deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo” con il versamento di un’imposta sostitutiva.

Definito più nel dettaglio il campo di applicazione della misura prevista dalla Legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate rivede le posizioni precedentemente assunte sul tema ritenendo superati i chiarimenti forniti con la risposta all’interpello numero 108 del 2022.

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