Ritenute sospese lavoratori autonomi, codice tributo ed istruzioni per il versamento dal 16 settembre 2020

Lavoratori autonomi, pronto il codice tributo per il versamento delle ritenute sospese: la prima scadenza è fissata al 16 settembre 2020. Le istruzioni sono contenute nella risoluzione n. 50/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 settembre.

Ritenute sospese lavoratori autonomi, codice tributo ed istruzioni per il versamento dal 16 settembre 2020

Ritenute sospese lavoratori autonomi, codice tributo ad hoc per il versamento da effettuare a partire dal 16 settembre 2020.

Ad istituirlo ed a fornire le istruzioni per il pagamento mediante modello F24 è la risoluzione n. 50/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2020.

I lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, hanno potuto beneficiare della sospensione dall’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Una misura compresa nel pacchetto di sospensioni fiscali pensate per agevolare le partite IVA nel periodo di emergenza.

Il 16 settembre 2020 è la prima scadenza per il versamento di imposte e ritenute sospese. I lavoratori autonomi dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo 4050.

La risoluzione n. 50/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per il versamento e la rateizzazione, anche alla luce delle novità previste dal decreto agosto.

Ritenute sospese lavoratori autonomi, codice tributo ed istruzioni per il versamento dal 16 settembre 2020

La sospensione delle ritenute per i lavoratori autonomi è stata introdotta dall’articolo 19 del decreto legge n. 23/2020 come misura opzionale. Una possibilità applicata a richiesta del lavoratore autonomo al sostituto d’imposta, mediante il rilascio di una dichiarazione circa il possesso dei requisiti.

La non applicazione delle ritenute sui compensi degli autonomi era subordinata al rispetto di due parametri:

  • il limite di 400.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel 2019;
  • non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Il versamento delle ritenute sospese nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020 riparte dalla prima scadenza del 16 settembre, termine per pagare in un’unica soluzione o a rate.

Per pagare le ritenute sospese, gli autonomi dovranno indicare nel modello F24 il seguente codice tributo:

  • “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi - art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Ad istituirlo è la risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per compilare il modello F24.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020
Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

Il codice tributo 4050 è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”.

Nel campo Rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Ritenute lavoratori autonomi, rateizzazione al 50% nel 2020 e al 50% tra 2021 e 2022: le nuove scadenze post decreto agosto

Con la risoluzione n. 50 l’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle novità previste dal decreto agosto.

La scadenza per la ripresa dei versamenti sospesi resta fissata al 16 settembre, ma i titolari di partita IVA potranno optare per la rateizzazione lunga, tra il 2020 ed il 2022.

Nello specifico, l’articolo 97 del decreto 14 agosto 2020, n. 104, al comma 1 ha stabilito che:

“I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”.

La scelta spetterà al contribuente, che potrà decidere di pagare in un’unica soluzione ovvero a rate, a partire dal 16 settembre 2020, dilazionando il totale delle ritenute dovute fino al 2022.

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