Ritenute appalti 2020, circolare dell’Agenzia delle Entrate: istruzioni, novità e adempimenti

Ritenute appalti 2020, arrivano i chiarimenti nell'attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio. Di seguito tutte le istruzioni, le novità e gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del Decreto Fiscale.

Ritenute appalti 2020, circolare dell'Agenzia delle Entrate: istruzioni, novità e adempimenti

Ritenute appalti 2020, dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni operative. La circolare n. 1/E di oggi 12 febbraio analizza punto per punto le regole per applicare le nuove misure disposte dal Decreto Fiscale n. 124/2019.

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate riguardano le novità introdotte dall’articolo 4 del Decreto Fiscale 2020, con il quale sono state introdotte specifiche misure volte a contrastare l’evasione dal versamento delle ritenute fiscali negli appalti.

Il nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 introduce a partire dal 1° gennaio 2020 nuovi adempimenti nell’ambito di contratti d’appalto e subappalto. Vengono previsti una serie di obblighi incrociati tra imprese appaltatrici ed affidatarie e committenti, volti a certificare il corretto versamento delle ritenute.

Nuovi obblighi e nuovi divieti, come quello di compensazione dei crediti maturati per il versamento delle ritenute fiscali, che salva tuttavia i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta come quelli relativi al bonus Renzi di 80 euro.

Specifici chiarimenti riguardano anche l’estensione del reverse charge, subordinata al rilascio di apposita autorizzazione di estensione da parte della Commissione Europea.

La nuova complessa normativa introdotta con il fine di monitorare il corretto versamento delle ritenute negli appalti e subappalti è analizzata punto per punto nella circolare n. 1/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 febbraio 2020. Di seguito tutte le istruzioni, novità ed i chiarimenti sugli adempimenti introdotti.

Ritenute appalti 2020, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio

La circolare n. 1/E pubblicata oggi 12 febbraio 2020 dall’Agenzia delle Entrate, che di seguito alleghiamo, analizza punto per punto le nuove regole in materia di ritenute su appalti e subappalti.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti

Le novità introdotte dal Decreto Fiscale si applicano a partire dalle ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020, i cui versamenti dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio 2020 e, nello specifico, entro lunedì 17.

Sarà a partire dal versamento delle ritenute in scadenza a febbraio che sarà pienamente operativa la nuova complessa normativa che introduce nuovi obblighi, adempimenti, ed una sorta di controllo incrociato finalizzato ad evitare l’evasione fiscale in materia di IVA, l’utilizzo di crediti falsi in compensazione per il versamento delle ritenute e dei contributi sui redditi da lavoro dipendente.

Ritenute appalti e subappalti, i nuovi adempimenti: dalla consegna degli F24 alla comunicazione al committente

Ad essere interessati dalle modifiche sono i soggetti che forniscono prevalentemente manodopera nell’ambito di appalti di servizi, ovvero SRL e cooperative. La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate dedica ampio spazio alle motivazioni alla base della nuova e contestata normativa introdotta.

Nello specifico, l’articolo 4 del Decreto Fiscale 2020 introduce un nuovo obbligo informativo in favore dei sostituti d’imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo superiore a 200.000 all’anno.

L’impresa affidataria, mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili, è obbligata al rilascio delle copie delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Entro 5 giorni dalla data di scadenza per il versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è obbligata a trasmettere al committente copia degli F24 e dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati al committente.

La comunicazione al committente dovrà contenere il dettaglio di:

  • ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore per l’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • l’importo della retribuzione corrisposta;
  • il dettaglio delle ritenute operate nel mese precedente, indicando separatamente quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il Documento Unico di Regolarità Fiscale, DURF, consente di sfuggire dalla nuova contorta certificazione delle ritenute sugli appalti, secondo le regole ed i requisiti indicati nel provvedimento del 6 febbraio 2020.

Ritenute appalti 2020, obbligo di verifica da parte del committente: sospensione pagamenti in caso di irregolarità

Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

  • che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;
  • che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
  • che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione.

Nel caso di incongruenze ed irregolarità, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria.

Nello specifico, la sospensione dei pagamenti si applica se entro 5 giorni lavoratori dalla scadenza del versamento delle ritenute:

  • sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati,
  • risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Entro novanta giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente dovrà darne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Ritenute appalti 2020, il divieto di compensazione salva i crediti del sostituto d’imposta

Un importante chiarimento contenuto nella circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate riguarda il divieto di compensazione per il versamento delle ritenute fiscali.

Il documento pubblicato il 12 febbraio chiarisce che sebbene il divieto di compensazione dei crediti maturati per versare le ritenute fiscali appaia onnicomprensivo, restano esclusi i crediti maturati dal sostituto d’imposta.

Una flessibilità dovuta al necessario coordinamento normativo, specifica l’Agenzia delle Entrate. I sostituti d’imposta interessati dall’applicazione del divieto sopra descritto maturano correntemente crediti che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti.

Si tratta ad esempio dei crediti relativi al bonus Renzi, così come dei rimborsi corrisposti per conguagli fiscali o per cessazione del rapporto di lavoro. Il divieto di compensazione per il versamento delle ritenute impedirebbe di fatto il recupero di somme anticipate dal datore di lavoro.

In questi casi sarà quindi consentito compensare i crediti maturati per versare le ritenute dei lavoratori.

Non sono, invece, ammesse eccezioni per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F24, quali, a titolo esemplificativo, i crediti tributari (IVA, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni e i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori.

Tali crediti, in nessun caso, potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti da altre disposizioni dell’ordinamento.

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