Riscatto laurea dipendente: tassazione separata e deducibilità ai fini IRES

Riscatto laurea dipendente, i contributi facoltativi per riscattare gli anni di studio universitari versati dal datore di lavoro all'INPS devono essere assoggettati a tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che tali somme sono deducibili ai fini IRES.

Riscatto laurea dipendente: tassazione separata e deducibilità ai fini IRES

Riscatto laurea dipendente, i contributi facoltativi necessari per riscattare gli anni di studio universitari versati dal datore di lavoro all’INPS in favore del lavoratore dipendente devono essere assoggettati a tassazione separata.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 490 del 21 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso vale anche per il resto dell’indennità prevista per la cessazione del contratto, in vista del prepensionamento.

Per quanto riguarda l’IRES, le somme in questione sono considerate una controprestazione per facilitare il pensionamento del dipendente e rappresentano una componente negativa del reddito di impresa.

Riscatto laurea dipendente: per l’azienda è deducibile ai fini IRES

Il riscatto della laurea di un lavoratore dipendente è deducibile ai fini IRES? Questo è uno degli interrogativi sollevati dall’istante a cui fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 490 del 21 ottobre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 490 del 21 ottobre 2020
Trattamento fiscale dei contributi previdenziali necessari per il riscatto agevolato del corso di laurea versati dal datore di lavoro per conto dei dipendenti in esodo. Articoli 17, comma 1, lett. a), 19 e 51, commi 1 e 2, lett. h), Tuir.

Nel documento di prassi si sottolinea che la somma destinata dall’istante al pagamento dei contributi previdenziali necessari per il riscatto degli studi universitari è una forma di incentivo all’esodo.

La sua erogazione, di conseguenza, è strettamente connessa al rapporto di lavoro.

In conclusione, tali importi sono deducibili ai fini IRES, come componente negativa del reddito di impresa.

Nel documento chiarificatore, in merito alle somme in questione, si ritiene che:

“il riscatto agevolato del corso di laurea, configurandosi come una forma di incentivo all’esodo, costituisce una controprestazione per agevolare la risoluzione consensuale del rapporto ed abbia, quindi, una specifica connessione con il rapporto di lavoro, con conseguente deducibilità come componente negativo del reddito di impresa.”

Riscatto laurea dipendente: trattamento fiscale, tassazione separata, tassazione IRPEF e regole per l’azienda

A quale tassazione devono essere assoggettate le somme versate per il riscatto della laurea dal datore di lavoro in favore di un lavoratore dipendente, in un accordo per agevolare la risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro e il prepensionamento?

Lo chiarisce ancora una volta l’Amministrazione finanziaria.

Per i contributi facoltativi necessari per riscattare gli anni di studio universitari è prevista la tassazione separata.

Le stesse regole valgono anche per il resto dell’indennità relativa alla cessazione del contratto.

Il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria nasce dal quesito posto dalla società istante per il riposo anticipato su base volontaria di alcuni dipendenti, a fronte di un’indennità economica che comprende il pagamento dei contributi previdenziali per il riscatto agevolato della laurea.

L’istante chiede delucidazioni sul corretto trattamento fiscale cui sottoporre i contributi pagati per conto dei dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente e fornisce i chiarimenti sulle interpretazioni, corredate dagli opportuni richiami normativi.

La determinazione dei redditi di lavoro dipendente è regolamentata dall’articolo 51 del TUIR.

La lettera a), comma 2, prevede che non concorrono alla formazione del reddito i “contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

Non vengono menzionati gli importi versati facoltativamente, tra i quali rientrano i contributi presi in considerazione dal documento di prassi, che sono invece deducibili in linea con quanto previsto dall’articolo 10, comma1, lettera e), del TUIR.

Nel caso concreto, se il lavoratore decide di destinare parte della buona uscita per il prepensionamento al riscatto degli anni accademici, l’azienda accantonerà tale quota per il pagamento dei contributi previdenziali INPS.

Tale somma quindi non è ricompresa nella retribuzione e non può essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Rientra, infatti, tra le somme aggiuntive per il dipendente da corrispondere per legge o contratto, offerte dall’impresa in cambio della cessione anticipata del prepensionamento.

Nel documento di prassi viene sottolineato quanto segue:

“L’incentivo in questione, spiega l’Agenzia, si configura come reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione separata in base all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir, perché ricompreso tra le indennità e gli importi erogati una tantum in relazione al fine rapporto.”

In base a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2, del TUIR, l’incentivo all’esodo, comprensivo della quota destinata a riscattare i periodi d’istruzione universitaria, dovrà essere assoggettato a tassazione separata con l’aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.

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