Il finanziamento infruttifero alla controllata estera

La Corte di Cassazione interviene in merito al finanziamento infruttifero alle controllate estere. Un'analisi sul delicato tema e sulle regole fissate

Il finanziamento infruttifero alla controllata estera

L’articolata sentenza della Corte di Cassazione n. 7361/2024 fissa le regole in ordine alle operazioni di finanziamento infruttifero alle controllate estere.

Analizziamo, quindi, l’intervento, che sicuramente costituisce da guida per ipotesi simili.

Una controllante e le controllate ricorrono, con separati ricorsi ma di identico tenore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza con cui la CTR ha rigettato l’appello dei contribuenti avverso la pronuncia della CTP che, previa riunione, aveva, a propri volta, rigettato i ricorsi proposti dalle tre società avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2013, era stato accertato un maggior imponibile ai fini Ires.

L’Ufficio riteneva che nel rapporto di finanziamento intercorso tra le società controllate e le collegate estere le prime avessero applicato tassi di interesse non rispondenti al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, del T.U. n. 917/86.

Per l’effetto, con separati avvisi di accertamento, recuperava a tassazione, per l’anno 2013, le maggiori somme imputate a titolo di interessi attivi astrattamente maturati sul capitale dato a credito, applicando un tasso medio del 3,83 per cento sui finanziamenti e del 5,32 per cento su prestiti obbligazionari.

Da qui il ricorso di parte in Cassazione, sull’interpretazione dei rapporti fra l’articolo 89 e 110 del T.U. n. 917/86.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

La Corte prende le mosse dall’art. 89 del T.U. n. 917/86, che fissa la regola generale per la quale gli interessi attivi concorrono alla formazione del reddito di impresa secondo la remunerazione pattuita tra le parti del contratto di finanziamento.

Soltanto nel caso in cui la misura della remunerazione non sia pattuita in forma scritta, gli interessi attivi si computano al saggio legale.

Dunque, ai fini della determinazione del tasso di interesse rilevante nell’ambito del reddito di impresa assumono piena rilevanza le pattuizioni contrattuali purché risultanti per iscritto.

Nel caso in questione, si presume, senza possibilità di fornire prova contraria, che...

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