Rimborso spese forfettario e indennità di trasferta: le regole da seguire partendo dal caso navigator

Rosy D’Elia - Imposte

Il rimborso spese forfettario può essere classificato come indennità di trasferta, esclusa dal reddito di lavoro dipendente, in presenza di specifiche condizioni. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate che con la risoluzione numero 67/E del 2022 analizza il caso dei navigator.

Rimborso spese forfettario e indennità di trasferta: le regole da seguire partendo dal caso navigator

Il rimborso spese forfettario deve rispettare determinati requisiti per essere considerato come indennità di trasferta, e non sempre, quindi, le somme possono essere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Centrale è il luogo di lavoro indicato nel contratto o nella lettera di assunzione.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione numero 67/E del 15 novembre 2022, analizza il caso dei navigator, le figure professionali introdotte per affiancare i Centri per l’Impiego nella ricerca del lavoro per i beneficiari e le beneficiarie del reddito di cittadinanza.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 67/E del 15 novembre 2022
Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator

Rimborso spese forfettario e indennità di trasferta: le regole da seguire, partendo dal caso dei navigator

I chiarimenti sul rimborso spese e sulla possibilità di classificarlo come indennità di trasferta arrivano in seguito a una serie di richieste da parte dei navigator.

Per chiarire le regole da applicare l’Agenzia delle Entrate mette in correlazione le disposizioni previste dal TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e i contenuti del contratto firmato con ANPAL, l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro.

Ai 2.978 selezionati tramite concorso è stata offerta l’opportunità di firmare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, più volte prorogato e ormai scaduto, con una retribuzione annua di 27.338,76 euro e 300 euro lordi di rimborso spese mensile.

La somma aggiuntiva rappresenta un rimborso forfettario delle spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico, come spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi assegnati per le attività.

“In base alle (predette) clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. Pertanto, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.

Si legge nella risoluzione numero 67/E del 2022. Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, non ci sono i presupposti per applicare il trattamento fiscale riservato alle indennità di trasferta regolate dal comma 5 dell’articolo 51 del TUIR.

Rimborso spese forfettario e indennità di trasferta: centrale è il luogo di lavoro

Per motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria fa un excursus sulle regole da seguire per definire quali sono le somme che costituiscono reddito da lavoro dipendente e quali sono, invece, escluse.

In base al cosiddetto principio di onnicomprensività tutte le somme e i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere che vengono erogati dal datore di lavoro alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Allo stesso tempo, però, ci sono delle eccezioni, delle somme che non concorrono o concorrono solo in parte a formare il reddito: le indennità percepite per le trasferte rientrano tra queste.

In base alle somme rimborsate e al luogo della trasferta, in Italia o all’estero, il TUIR prevede determinati limiti di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In ogni caso, chiarisce il documento, le regole previste per le trasferte possono essere applicare solo quando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.

Nel caso dei navigator il rimborso spese forfettario non può essere classificato come indennità di trasferta dal momento che, da contratto, l’ambito territoriale di intervento è l’intero territorio della Provincia.

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