Rimborso IVA: basta l’indicazione in dichiarazione

Emiliano Marvulli - Dichiarazione IVA

Per ottenere il rimborso IVA è sufficiente l'indicazione in dichiarazione

Rimborso IVA: basta l'indicazione in dichiarazione

Il credito IVA esposto dal contribuente nella dichiarazione annuale è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale e la relativa domanda di rimborso si considera già presentata con la compilazione del relativo quadro della medesima dichiarazione, che configura formale esercizio del diritto.

Inoltre, la richiesta di rimborso in caso di cessazione dell’attività è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, non a quello biennale, in quanto l’attività non prosegue e sarebbe impossibile portare l’eccedenza d’imposta in detrazione l’anno successivo.

Sono questi gli interessanti principi espressi dalla giurisprudenza degli ultimi anni, come nel caso analizzato oggi.

Rimborso IVA: per ottenerlo è sufficiente riportare il valore in dichiarazione

Nel caso, per esempio, dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 11628/2018 la controversia sorgeva a seguito dell’impugnazione del diniego di rimborso di un credito IVA, maturato nel corso dell’anno in cui il contribuente cessava cessato la propria attività.

Il ricorso era stato accolto in primo grado e confermato in diritto dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha condiviso la tesi per cui, in caso di cessazione dell’attività, alla richiesta di rimborso IVA si applica il termine di prescrizione di dieci anni.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 21, co. 2 del D.Lgs. 546/1992.

L’Ufficio finanziario ha sostenuto l’erroneità della sentenza dei giudici di merito in quanto il termine decennale di prescrizione doveva decorrere

dal momento del diniego della domanda di rimborso o della formazione su di esso del silenzio rifiuto (Sent. Cass. 27057 del 2008), mentre l’istanza doveva comunque essere avanzata entro il termine biennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. 546 del 1992

I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il motivo e hanno deciso per il rigetto del ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate.

Rimborso IVA in dichiarazione: la posizione della Corte di Cassazione

Nell’accogliere la tesi del contribuente i giudici di legittimità, dopo aver preliminarmente osservato la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della correttezza sostanziale del credito IVA indicato in dichiarazione, hanno ribadito l’orientamento per cui

il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso

In questo senso, pertanto, la domanda di rimborso del credito IVA si considera già presentata con la compilazione del quadro RX della dichiarazione annuale IVA

la quale configura formale esercizio del diritto

Diversamente, la presentazione del modello VR, utilizzato dai contribuenti IVA che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale, costituisce un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, essendo un mero “presupposto per l’esigibilità del credito.”

Oltre ai suddetti principi, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nell’ipotesi di istanza di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta maturata nell’anno di cessazione dell’attività

la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche

perché non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo.

Tale posizione appare coerente con il dettato normativo europeo che, pur stabilendo che gli Stati membri adottino misure idonee ad assicurare l’osservanza degli obblighi dichiarativi, di riscossione e di prevenzione di frodi, è chiaro nell’affermare che le misure non eccedano tali obiettivi

essendo il diritto al ristoro dell’IVA versata a monte basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità

I giudici hanno concluso la sentenza ritenendo oramai superato l’orientamento secondo cui:

in caso di cessazione dell’attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall’art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

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