Riduzione termini d’accertamento, tra i pagamenti tracciabili anche RIBA e MAV

Riduzione dei termini d'accertamento in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA e MAV. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 404 del 2 agosto 2022.

Riduzione termini d'accertamento, tra i pagamenti tracciabili anche RIBA e MAV

Riduzione termini d’accertamento in caso di pagamenti tracciabili anche agli operatori che utilizzano RIBA e MAV.

I due metodi garantiscono infatti il rispetto del requisito della piena tracciabilità dell’operazione, e consentono quindi al titolare di partita IVA di fruire delle agevolazioni in materia di decadenza dai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Ad evidenzialo è la risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022, che fa il punto della misura prevista per i pagamenti tracciabili di importo pari o superiore a 500 euro.

Riduzione termini d’accertamento, tra i pagamenti tracciabili anche RIBA e MAV

È stato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 127/2015 a prevedere la riduzione dei termini di accertamento di due anni in favore dei soggetti passivi IVA che documentano le operazioni effettuate mediante fattura elettronica e che utilizzano mezzi di pagamento tracciabili per importi superiori a 500 euro.

A definire le modalità di pagamento che consentono di beneficiare della riduzione dei termini di decadenza è stato il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2016. Si tratta di bonifici bancari o postali, carte di debito o credito, così come assegni bancari, circolari o postali non trasferibili.

L’agevolazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi di valore superiore alla soglia di cui sopra.

Un vincolo che rende quindi necessario definire in maniera chiara quali sono i mezzi di pagamento che “aprono le porte” alla riduzione dei termini d’accertamento, spettante anche in caso di pagamenti mediante strumenti assimilabili a quelli indicati dal DM del 4 agosto 2016.

Tra questi vi rientrano quindi RIBA (ricevuta bancaria) e MAV (mediante avviso), che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 404 del 2 agosto 2022 soddisfano i criteri di tracciabilità previsti dalla norma.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022
Riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità dei pagamenti - articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Riduzione termini d’accertamento anche per chi riceve fatture cartacee

Con la risposta del 2 agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate si sofferma inoltre sul secondo dei requisiti necessari per l’accesso alla riduzione di due anni dei termini d’accertamento, ossia l’emissione delle fatture elettroniche.

L’istante chiede se la ricezione di fatture cartacee da parte di soggetti forfettari faccia venir meno il diritto all’applicazione del beneficio.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ciò che conta è che il beneficiario della riduzione dei termini d’accertamento documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Non rilevano le modalità di ricezione dei documenti relativi alle operazioni passive.

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