Revoca agevolazioni prima casa: massimo tre anni per il recupero dell’IVA

Revoca delle agevolazioni prima casa: è di massimo tre anni il termine per il recupero dell'IVA. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15449 del 13 giugno 2018.

Revoca agevolazioni prima casa: massimo tre anni per il recupero dell'IVA

In caso di revoca del beneficio dell’Iva ridotta sull’acquisto della prima casa, a causa del mancato trasferimento della residenza nei termini di legge o del successivo riscontro delle caratteristiche di immobile di lusso, il termine decadenziale per la rettifica della maggior Iva è quello ordinario di tre anni dall’acquisto.

Non è applicabile la proroga biennale prevista dalla legge 289 del 2002 perché trattasi di disposizione derogatoria di termini di decadenza e, in quanto tale, non estensibile a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.

Questo è il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 15449 del 13 giugno 2018.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15449 del 13 giugno 2018
Massimo tre anni per il recupero dell’IVA in caso di revoca dell’agevolazione sull’acquisto della prima casa

I fatti - La controversia nasce dal ricorso avverso un avviso di liquidazione della maggior IVA emesso in seguito alla revoca dell’aliquota agevolata del 4% applicata dal contribuente per l’acquisto di un immobile come prima casa, non avendo l’acquirente trasferito la propria residenza nel comune ove questo è ubicato nel termine decadenziale di 18 mesi previsto dalla norma.

La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente e ha annullato l’atto impositivo, affermando che “l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di accertamento, in considerazione dello spirare del termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986”, non ricorrendo nel caso di specie nessuna delle ipotesi di proroga dei termini.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1 e 1-bis della legge n. 289 del 2002.

L’Amministrazione ricorrente ha osservato che i giudici di merito hanno erroneamente applicato tale disposizione, “limitando la proroga biennale di cui all’art. 11, commi 1 e 1-bis della I. n. 289 del 2002 alla sola ipotesi di accertamento del maggior valore dei beni oggetto di compravendita e non anche alla rettifica e liquidazione della maggiore imposta in relazione alla decadenza delle agevolazioni di cui al comma 1-bis per l’applicazione della aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa.”

I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e hanno confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione IVA.

L’agevolazione “prima casa” Nel caso di acquisto da un’impresa con vendita soggetta a Iva, la disciplina agevolativa prevista per la cd. “prima casa” prevede, tra le imposte applicate in misura ridotta, l’applicazione dell’Iva con aliquota al 4% (in luogo delle aliquote ordinarie del 10 o del 22%, determinate a seconda della classificazione dell’immobile).

Tra le condizioni previste dalla norma del fruire dell’agevolazione “prima casa”, nell’ipotesi in cui il contribuente risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile, vi è quella di traferire la residenza in tale comune entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione.

Il mancato trasferimento della residenza nel termine dei 18 mesi comporta la decadenza dell’agevolazione in argomento. In questo caso l’Amministrazione finanziaria può richiedere la maggior imposta dovuta entro il termine decadenziale di tre anni ai sensi dell’art. 76, co. 2 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Il Legislatore ha inoltre previsto una proroga biennale al termine entro cui l’Amministrazione è legittimata a richiedere la maggior imposta dovuta, con l’art. 11, co. 1 della Legge n. 289 del 2002, limitando tale circostanza “ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili.

La decisione della Corte - La questione verte sull’applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento di cui al citato art. 11 della legge n. 289 del 2002 alle fattispecie di liquidazione della maggiore IVA per la decadenza dalla agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa.

Il problema sorge in quanto la norma non prevede espressamente tale fattispecie, limitando la sua efficacia ai soli fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili.

A riguardo i giudici di legittimità hanno dichiarato che, in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di decadenza triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato oltre i termini ordinari previsti dalla legge.

Ciò in quanto l’art. 11, comma 1, della I. n. 289 del 2002 fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili e non fa cenno alle violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento.

Pertanto, “trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole.

La decisone conferma la precedente Sent. n. 18574 del 2016 in cui le Sezioni Unite hanno applicato il medesimo principio al caso del recupero della maggior imposta, per decadenza dal beneficio della aliquota agevolata per la prima casa, perché l’immobile compravenduto era risultato essere “di lusso”.

In entrambi i casi, “il riconoscimento della natura di norma di stretta interpretazione, rende inammissibile qualsiasi interpretazione logico-sistematica che estenda il termine per l’accertamento di un tributo oltre quello espressamente previsto.

La CTR ha correttamente applicato tale principio di diritto, escludendo l’applicabilità della proroga biennale al caso di specie di accertamento della maggiore IVA per decadenza dal beneficio della aliquota agevolata per la prima casa.

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