IVA corsi di inglese, esenzione solo a determinate condizioni

Tommaso Gavi - IVA

Per l'applicazione dell'esenzione IVA devono essere rispettate due condizioni: i corsi d'inglese devono rientrare tra le attività di natura educativa e didattica e devono essere erogati da istituti o scuole riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. L'attività non deve consistere nella mera messa a disposizione di insegnanti

IVA corsi di inglese, esenzione solo a determinate condizioni

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui requisiti per ottenere l’esenzione IVA nel caso di attività di natura educativa e didattica.

La risposta all’interpello numero 321 del 9 maggio 2023 si sofferma sul caso di corsi di formazione di lingua inglese.

In linea generale, per l’accesso all’esenzione, devono essere verificate la natura educativa o didattica dell’attività (anche di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale) e l’erogazione da parte di istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

La sola messa a disposizione di insegnanti che svolgono temporaneamente i compiti d’insegnamento sotto la responsabilità dell’istituto non sono sufficienti a permettere l’accesso alla tassazione agevolata.

IVA corsi di inglese, esenzione solo a determinate condizioni

Le condizioni per l’applicazione dell’esenzione IVA per attività che consistono in corsi di formazione di lingua inglese sono al centro della risposta all’interpello numero 321 del 9 maggio 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 321 del 9 maggio 2023
Attività di natura educativa e didattica – trattamento ai fini IVA.

Lo spunto per i chiarimenti è la situazione presentata dall’istante, una società che ha i requisiti per applicare l’esenzione IVA ma svolge prestazioni nei confronti di soggetti che non rispettano le condizioni per l’esenzione.

Il soggetto chiede di sapere qual è la corretta tassazione da applicare nelle diverse operazioni.

L’Agenzia delle Entrate richiama, per prima cosa, il quadro normativo di riferimento.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto IVA, che recepisce la cosiddetta Direttiva IVA, in particolare l’articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006.

La disposizione prevede l’esenzione per:

“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.”

Le condizioni da rispettare sono quindi due, un requisito oggettivo e uno soggettivo:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

IVA corsi di inglese, esenzione solo a determinate condizioni

Chiarimenti sul tema erano già stati forniti da precedenti documenti di prassi.

Nel caso in esame, l’istante ha diritto all’applicazione dell’esenzione IVA, sulla base di quanto precisato dalla circolare numero 22 del 2008 sull’articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto IVA.

Ad ulteriore precisazione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:

“È bene ricordare che tale regime non vale per tutte le attività espletate dalla Società, essendo circoscritto all’attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta.”

Si dovrà quindi valutare se le attività svolte sono le stesse attività di insegnamento per le quali il soggetto ha ottenuto il riconoscimento per l’esenzione IVA.

Tale attività non deve consistere nella mera messa a disposizione di insegnanti in cui il docente “svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto”, come spiegato dalla Corte di Giustizia UE.

Come precisato dalla Corte, infatti:

“la messa a disposizione (di personale) dell’istituto destinatario di un docente in tali condizioni non può essere considerata, in quanto tale, come un’attività idonea a rientrare nella nozione di «insegnamento» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva.”

Le prestazioni verso altri soggetti possono rientrare nell’esenzione dalla tassazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • siano rispettati i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è permessa l’applicazione dell’agevolazione IVA;
  • le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di riconoscimento e non consistano nella mera messa a disposizione di docenti.

L’esenzione IVA non potrà invece essere applicata dai soggetti che hanno ricevuto le prestazioni dell’istante, dal momento che gli stessi non sono in possesso dei requisiti che permettono l’accesso alla tassazione agevolata.

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