Riduzione premi INAIL: confermate le nuove aliquote “bonus”

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L’INAIL conferma ufficialmente le nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. I nuovi valori da considerare per il calcolo dei premi

Riduzione premi INAIL: confermate le nuove aliquote “bonus”

Confermati i nuovi valori per la riduzione del premio per le imprese virtuose.

La previsione del decreto sicurezza sul lavoro che introduce nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole era diventata subito operativa in vista dell’autoliquidazione e ora, con il decreto del Ministero del Lavoro e la circolare INAIL, è ufficialmente confermata.

Le nuove modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi e al nomenclatore tariffario si applicano dal 1° gennaio 2026.

Riduzione premi INAIL: confermate le nuove aliquote “bonus”

Ministero del Lavoro e INAIL hanno confermato l’aggiornamento delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole.

Il decreto sicurezza sul lavoro, il n. 159/2025, ricordiamo, ha introdotto un’agevolazione per le imprese virtuose, autorizzando l’INAIL a rivedere le aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico favorevole, con l’obiettivo di premiare i datori di lavoro che rispettano le regole di sicurezza sul lavoro e ridurre gli infortuni. Le aliquote più favorevoli garantiscono, infatti, una riduzione del premio assicurativo dovuto annualmente.

Dopo l’applicazione in via provvisoria dei nuovi valori per consentire alla aziende di beneficiare di una riduzione del premio già in sede di autoliquidazione 2026 è arrivata la conferma. Il decreto del Ministero del Lavoro 2 aprile 2026, pubblicato il 3 giugno e recepito dall’Istituto con la circolare n. 28/2026, conferma infatti le nuove aliquote di riferimento individuate a decorrere dal 1° gennaio.

Viene confermata, quindi, anche la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (art. 20, comma 5) così come la modifica dell’aliquota di oscillazione (commi 8 e 9 del medesimo articolo).

Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti. Le agevolazioni variano dal 14 al 37 per cento, con le percentuali maggiori riconosciute alle aziende che presentano i migliori risultati in termini di sicurezza e il più basso livello di incidenti.

L’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata al 13 per cento (anziché al 5 per cento).

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20 riportata di seguito.

Gli eventi che non contribuiscono all’andamento infortunistico

Nella circolare n. 28/2026, l’INAIL precisa che tutti gli eventi lesivi indennizzati dall’Istituto contribuiscono a determinare l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Sono esclusi solamente gli eventi:

  • lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, indipendentemente dall’eventuale recupero degli oneri da parte dell’Inail;
  • di infortuni in itinere;
  • lesivi dei lavoratori in somministrazione;
  • lesivi degli apprendisti;
  • lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.

Il documento, a cui si rimanda per i dettagli, fornisce poi ulteriori chiarimenti sulla rettifica dell’inquadramento del datore di lavoro nelle gestioni tariffarie, sulla variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie, sulla comunicazione dell’oscillazione dei tassi e sulle modifiche alle altre disposizioni delle modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi 2019.

INAIL - Circolare n. 28 del 12 giugno 2026
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Infine, l’INAIL ricorda che è stata aggiornata la descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi (nomenclatore tariffario), in particolare per lavoratori sportivi, giornalisti e riders.

Tutte le voci aggiornate sono riepilogate in allegato alla circolare n. 28/2026, disponibile di seguito.

INAIL - Circolare n. 28 del 12 giugno 2026 - Allegato
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