L’odissea della registrazione dei dividendi

Salvatore Cuomo - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

La registrazione della delibera degli utili da distribuire ai soci sotto forma di dividendi prevede una procedura anacronistica ed incomprensibile al giorno d'oggi

L'odissea della registrazione dei dividendi

La registrazione del verbale che dispone la distribuzione degli utili erogati ai soci sotto forma di dividendi continua ad essere un problema di ordine pratico, il cui ormai anacronistico e superato metodo di registrazione pone serie difficoltà operative ad aziende e professionisti.

La questione principale riguarda il rispetto del termine fissato dal Dpr 131/1986, il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

L’obbligo di registrazione del verbale che prevede la distribuzione dei dividendi ai soci

L’obbligo di registrazione del verbale che sancisce la distribuzione di utili non è espressamente previsto dal Testo Unico del Registro ma è un atto riconducibile ad una formula di assegnazione ai soci, questa si espressamente indicata nel TUR.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18 del 2013 - un documento di prassi che si prefiggeva di fungere da guida sistematica ad uso degli stessi uffici finanziari e dei contribuenti - tratta la questione al punto 6.38 avente oggetto proprio i verbali di approvazione del bilancio:

Il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso.

I verbali di approvazione del bilancio che danno luogo a distribuzione di utili vanno ricondotti nell’ambito applicativo della lettera d) dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ricomprende tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell’attività sociale sia al momento dello scioglimento della società e della sua liquidazione (cfr. Risoluzione 22 novembre 2000, n. 174).

Il bilancio che indica anche una distribuzione di utili in denaro, è soggetto all’obbligo di registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al TUR

Circolare Agenzia delle Entrate numero 18 del 29 maggio 2013
La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Nuovo termine di registrazione dei dividendi dal 2022

Da qui l’obbligo di registrazione che, come indicato al comma 1 dell’articolo 13 nella sua formulazione in vigore dal 22/06/2022:

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.”

Un termine che fino alla modifica disposta dall’articolo 14 del DL 73/2022 era di soli venti giorni.

Dieci giorni in più direte possono essere di aiuto ma qui ecco che si pone comunque il problema del come procedere nei tempi alla registrazione.

La prassi vuole che questo atto, pur non infrequente nella quotidianità delle attività di imprese e studi tributari, non può essere registrato in via telematica alla stregua di un contratto di locazione.

La conseguenza? Compilazione moduli, predisposizione di documentazione cartacea a supporto, accesso agli uffici per la presentazione della pratica allo sportello e in questo ultimo passaggio si pone il problema della prenotazione online dell’appuntamento, che quando va bene si riesce ad ottenere a ridosso della scadenza...

Ma può anche accadere di trovare uno slot libero oltre il termine, ponendo l’interessato di fronte alla alternativa della scansione dei documenti ed invio via Pec o di un blitz in ultima istanza presso l’ufficio più vicino, con la speranza in entrambi i casi che si riesca senza intoppi a vedere lavorata la pratica entro i termini.

Non è la prima volta che tocchiamo questo tema qui su Informazione Fiscale ma alle lettrici ed ai lettori apparirà ormai evidente come alcune delle difficoltà operative dell’Agenzia delle Entrate derivino dalla carenza di personale come pure è evidente che queste si riversano, al solito, su cittadini ed operatori professionali.

Invece, la procedura in questione potrebbe essere una di quelle digitalizzabili con un piccolo sforzo e gran beneficio sia per l’Agenzia delle Entrate che, soprattutto, per i cittadini.

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