Da agosto scatta la sospensione dei pagamenti delle prestazioni collegate al reddito nei confronti di chi non ha dichiarato i redditi del 2022
A partire dalla mensilità di agosto, l’INPS sospende i pagamenti delle prestazioni collegate al reddito nei confronti dei pensionati e delle pensionate che non hanno dichiarato i redditi relativi al 2022.
Lo comunica lo stesso Istituto nell’avviso pubblicato sul sito il 17 luglio.
In caso di prestazioni collegate al reddito, come ad esempio l’integrazione al trattamento minimo o la pensione ai superstiti, l’INPS verifica ogni anno le condizioni reddituali che garantiscono l’accesso al beneficio.
La mancata comunicazione dei redditi comporta, infatti, prima la sospensione e poi la revoca delle prestazioni.
Pensioni: stop ai pagamenti da agosto per chi non ha dichiarato i redditi
Il 1° e il 3 agosto partiranno i nuovi pagamenti della pensione. A ricevere l’accredito nel primo giorno del mese saranno i pensionati e le pensionate che ottengono le somme tramite Poste Italiane, mentre l’attesa è leggermente più lunga per chi si affida alle banche.
Come al solito, l’INPS mette a disposizione le informazioni sul pagamento nel cedolino della pensione, il servizio online che fornisce a cittadini e cittadine tutti i dettagli sull’importo della pensione in pagamento, illustrando tutti gli elementi che contribuiscono al calcolo dell’assegno finale.
Un assegno che questo mese, ricordiamo, potrebbe essere più consistente del solito per chi ha presentato tempestivamente il modello 730/2026. Ad agosto partono infatti le operazioni di conguaglio del rimborso IRPEF.
Nel messaggio n. 2394/2026, però, l’INPS mette in guardia gli utenti: da agosto scatteranno anche alcune sospensioni dei pagamenti.
Ad essere coinvolti sono in particolare i pensionati e le pensionate che ricevono prestazioni collegate al reddito e che non hanno comunicato nei tempi previsti i redditi relativi al 2022.
Questo perché, come noto, in caso di prestazioni collegate al reddito (come ad esempio l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale o la pensione ai superstiti), l’INPS è tenuto a verificare di anno in anno le condizioni reddituali dei beneficiari così da confermare il possesso dei requisiti richiesti.
L’Istituto, ogni anno, individua tutti i pensionati tenuti a presentare i propri redditi personalmente o tramite intermediari abilitati (CAF/Patronati). In caso di mancata comunicazione nei tempi, provvede a inviare loro una lettera di sollecito, fornendo tutti i dati utili anche rispetto alle scadenze che devono essere rispettate. La mancata comunicazione dei redditi comporta prima la sospensione e poi la revoca della prestazione.
Chi è in regola con le dichiarazioni, quindi, non ha nulla di cui preoccuparsi: continuerà a ricevere normalmente tutti gli importi spettanti.
Sospensione della pensione per chi non ha dichiarato i redditi del 2022: ultima chiamata a settembre
Per chi non ha comunicato i dati reddituali relativi al 2022, dal prossimo mese scatterà una trattenuta sull’assegno pensionistico.
Per le mensilità di agosto e settembre 2026, l’INPS provvederà ad applicare una trattenuta del 5 per cento, determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio. L’operazione sarà indicata nel cedolino con la dicitura “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10 bis, d.l. 207/2008”.
Gli utenti saranno anche informati da un avviso nell’area personale MyINPS, che sarà inviato anche via mail o PEC.
Pensionati e pensionate interessati hanno tempo fino al 15 settembre 2026 per inviare la dichiarazione reddituale relativa al 2022 e rimettersi in regola.
Per farlo è disponibile il servizio di domanda denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
La domanda può essere presentata, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) al sito INPS al seguente percorso:
“Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > Aree tematiche > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > Accedi all’Area tematica > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008.”
La richiesta si può inviare anche per il tramite degli Istituti di patronato.
Il termine è perentorio: se i dati richiesti non saranno trasmessi entro tale data l’INPS provvederà a revocare definitivamente la prestazione (nel caso di pensioni ai superstiti, verrà applicata la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni: stop ai pagamenti da agosto per chi non ha dichiarato i redditi