Regime forfettario, esclusione dal 2020 per attività riconducibili alla srl controllata

Rosy D’Elia - Imposte

Regime forfettario, esclusione dal 2020 per chi svolge attività riconducibili alla srl controllata: la presenza della causa ostativa va valutata nell'anno di applicazione del regime. Le regole per stabilire controllo e riconducibilità nei chiarimenti pubblicati nell'arco dell'anno dall'Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario, esclusione dal 2020 per attività riconducibili alla srl controllata

Si avvicina il “tempo del giudizio” per il regime forfettario: esclusione dal 2020 per chi svolge attività riconducibili a una srl controllata direttamente o indirettamente. Sono gli effetti delle nuove cause ostative introdotte con la Legge di Bilancio del 2019, che ha fatto da spartiacque sulle regole per l’applicazione della tassazione agevolata.

Come più volte ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate in risposta ai dubbi emersi, i contribuenti hanno potuto aderire al regime forfetario per il 2019, dal momento che la presenza della causa ostativa deve essere valutata nell’anno di applicazione del regime e non in quello precedente.

Ne deriva che chi non rientra nei parametri stabiliti con le modifiche alla normativa di riferimento, la legge numero 190 del 2014, dal 2020 decade dal regime forfettario.

Regime forfettario, esclusione dal 2020 per chi svolge attività riconducibili alla srl controllata

Per questa tipologia di tassazione agevolata, il 2019 è stato l’anno della rivoluzione.

Le novità hanno agito in due direzioni opposte:

  • si è allargata la platea di potenziali beneficiari: il limite dei ricavi è arrivato fino a 65.000 euro, senza le differenze per tipologia di attività a cui era necessario attenersi nella versione precedente;
  • si è ristretto l’accesso con l’introduzione di due nuove cause ostative:
    • accesso vietato per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
    • esclusione per i titolari di partita IVA che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario.

Il 2019 è stato un periodo di transizione, in cui è stato necessario un intervento costante sul tema da parte dell’Agenzia delle Entrate: sul regime forfettario sono 57 le risposta agli interpelli pubblicati nel corso degli ultimi undici mesi.

Un aspetto importante, emerso più volte nei documenti chiarificatori, riguarda l’applicazione della causa ostativa relativa alla riconducibilità delle attività, regolata dall’articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190: l’esclusione dal regime forfettario per i contribuenti che non rispettano le restrizioni previste sarà a partire dal 2020.

Si tratta di una regola evidenziata in diverse occasioni, a partire dalla circolare numero 9 del 2019, e ribadita anche nell’ultima risposta all’interpello sul tema, la numero 504:

“Ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - decadrà dal regime nel 2020”.

Regime forfettario e attività riconducibili, esclusione dal 2020: le regole di riferimento

A partire dal 2020, dunque, per i titolari di partita IVA che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, o che controllano società a responsabilità limitata, che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario si verifica l’esclusione dal regime forfettario.

Dai documenti dell’Agenzia delle Entrate è possibile ricostruire il quadro di elementi determinanti che fanno scattare la causa ostativa.

È necessaria la compresenza di due fattori:

  • controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il riferimento normativo cardine per definire il concetto di controllo è l’articolo 2359 del codice civile.

Mentre per stabilire i [confini della riconducibilità bisogna soffermarsi su una precisazione importante dell’Agenzia delle Entrate: non basta far riferimento ai codici ATECO per verificare se scatta la causa ostativa, ma bisogna riferirsi alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata.

Si tratta di un chiarimento evidenziato con forza nella risposta all’interpello numero 334 del 2019 e che considera l’importanza di valutare approfonditamente caso per caso.

L’esclusione dal regime forfettario a partire dal 2020 concretizza le novità introdotte con la Legge di Bilancio del 2019.

Allo stesso tempo la Manovra 2020, stando al testo attuale, introdurrà nuove restrizioni per l’accesso aprendo un’altra stagione di dubbi: i nuovi limiti scatteranno dal 2020 o dal 2021?

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