Regime forfettario e correlazione tra le diverse attività svolte

Regime forfettario: come stabilire se c'è correlazione tra le diverse attività svolte? Non basta riferirsi ai nuovi codici ATECO entrati in vigore nel 2025

Regime forfettario e correlazione tra le diverse attività svolte

Regime forfettario: come stabilire se c’è correlazione tra le diverse attività svolte?

Non basta riferirsi ai codici ATECO, ma bisogna soffermarsi sulla natura del rapporto che lega i contribuenti con le società di cui fanno parte.

Si tratta di analizzare concetti importanti, come il controllo e la riconducibilità.

Nonostante i numerosi interventi sul tema, il sistema di regole d’accesso, che si è delineato ancora di più con i recenti interventi normativi sul regime di tassazione agevolata, resta intricato.

Lo spunto per tornare sul tema arriva dall’analisi di un caso concreto: protagonista è un contribuente socio minoritario di una società che svolge, tra l’altro, attività di consulenza in campo assicurativo e vorrebbe avviare l’attività di procacciatore d’affari, che prevede di svolgere anche a favore della società di cui fa parte.

Sarebbe un’attività propedeutica e complementare a quella svolta dalla società di cui è socio.

I due fronti lavorativi sono classificabili con due diversi codici ATECO.

Regime forfettario 2025: come stabilire se c’è correlazione tra le diverse attività svolte

In questo contesto, il contribuente vorrebbe applicare il regime forfettario alla nuova attività che sta mettendo in cantiere.

Nel caso che analizziamo oggi, il contribuente si è rivolto direttamente all’amministrazione finanziaria per avere conferma del fatto che possa rientrare nel regime forfettario, dal momento che a suo avviso non esercita alcun controllo sulla società.

Tra le varie precisazioni che fornisce, menziona la previsione di

“non fatturare o fatturare una percentuale non superiore al 50% dell’intero fatturato annuo alla società di cui è socio”

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di rientrare nel regime forfettario, ma non fornisce una risposta definitiva. Nel testo si legge:

“Sulla base di quanto affermato dall’istante non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio ai sensi del primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile, né rapporti di parentela tra i soci.

Tuttavia, l’istante ha precisato che potrebbero essere presenti nell’anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio di cui si tratta (in particolare, prospetta di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell’intero fatturato annuo). Al riguardo si osserva che non è da escludere che nel caso in esame possa essere integrato il controllo di fatto, qualora l’istante ponga in essere il comportamento prospettato, circostanza comunque che richiede un esame fattuale che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello”.

Regime forfettario 2025: riconducibilità del codice Ateco
Interpello Agenzia delle Entrate numero 334/2019

Regime forfettario 2025: gli elementi per stabilire controllo e correlazione tra le diverse attività svolte

Nel’argomentare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate in primis ritorna sul concetto di controllo, diretto o indiretto, che richiama l’articolo 2359 del codice civile e sulla traccia da seguire per l’interpretazione:

“Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:

  • 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.

Poi passa al concetto di riconducibilità e sulla correlazione che esiste tra le diverse attività svolte, ribadendo un concetto importante: non basta far riferimento ai codici ATECO per verificare se scatta la causa ostativa, ma bisogna riferirsi alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata.

E specifica:

“Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito”.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea elementi utili per orientarsi nel complesso di regole alla base del regime forfettario, e da mesi utilizza le risposte agli interpelli per aggiungere tasselli all’interpretazione della legge.

Questa volta, nell’analisi del caso concreto, assume una posizione che non conferma né smentisce del tutto la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva, e che potrebbe lasciare la porta aperta a nuovi dubbi.

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