Regime forfettario, dopo quanto tempo si supera l’ostacolo dell’ex datore di lavoro?

Rosy D’Elia - Irpef

Regime forfettario, dopo quanto tempo si supera l'ostacolo dell'ex datore di lavoro? Le regole per l'accesso alla tassazione agevolata escludono le partire IVA che emettono fatture in maniera prevalente nei confronti dei soggetti con cui c'è stato un rapporto di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d'imposta. Nella risposta all'interpello numero 103 del 2020 le istruzioni per valutare quando è possibile accedere.

Regime forfettario, dopo quanto tempo si supera l'ostacolo dell'ex datore di lavoro?

Regime forfettario, dopo quanto tempo si supera l’ostacolo dell’ex datore di lavoro? Chi ha ottenuto oltre il 50% dei propri compensi del 2019 da un soggetto con il quale, fino all’anno prima, aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente deve applicare la tassazione ordinaria nel 2020. Ma ha libero accesso dal 2021.

A ribadire le istruzioni per valutare quando si elimina la causa ostativa è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 103 del 14 aprile 2020.

Le regole per l’accesso alla tassazione agevolata escludono le partire IVA che emettono fatture in maniera prevalente nei confronti dei soggetti con cui si aveva un rapporto di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d’imposta.

Questa è una delle cause ostative più giovani, introdotte con la profonda revisione che si è avuta nel 2019.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 103 del 14 aprile 2020
Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario.

Regime forfettario, dopo quanto tempo si supera l’ostacolo dell’ex datore di lavoro?

Il punto del chiarimento è un particolare passaggio della normativa di riferimento contenuto nella legge numero 190 del 2014, la lettera d-bis) del comma 57) dell’articolo 1:

“Non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

Come di consueto, lo spunto per la riflessione arriva da un caso pratico. Protagonista è un contribuente che nel 2018 ha iniziato la sua attività di libero professionista beneficiando del regime forfettario.

Prima di iniziare l’attività, però, aveva intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con un istituto, terminato nel corso dello stesso anno.

Oltre il 50% dei compensi del 2019 sono stati conseguiti con emissione di fatture al suo ex datore di lavoro. In questo modo, è rimasto escluso dal regime forfettario per il 2020. Ora si rivolge all’Agenzia delle Entrate per capire come considerare il biennio citato dalla normativa.

Concluso il periodo di imposta ha la possibilità di accedere alla tassazione agevolata dal 2021 o deve aspettare il 2022?

I chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 103 del 14 aprile 2020:

“La causa ostativa di cui alla citata lettera d-bis) non trova applicazione in quanto una volta decorso il biennio di osservazione, anni 2019 e 2020, e cioè la cessazione del rapporto di lavoro con l’ex datore di lavoro avvenuta da almeno due anni, il contribuente potrà, sussistendone tutti gli ulteriori requisiti normativi, rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021, previa fuoriuscita dall’anno d’imposta 2020, fermi restando la sussistenza degli ulteriori requisiti e l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nei confronti del suo ex datore di lavoro, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria”.

Regime forfettario, ex datore di lavoro e requisito della prevalenza: come considerare il biennio

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, e strettamente aderente a tanti altri chiarimenti sul biennio di osservazione, risulta in linea con la soluzione che aveva proposto lo stesso contribuente titolare di partita IVA.

Trascorsi due interi esercizi, il 2019 e il 2020, in cui non sussiste più la presenza del rapporto di lavoro dipendente nei confronti dello stesso soggetto che nel 2019 è stato il cliente prevalente, il rapporto con l’ex datore di lavoro non risulta più un ostacolo.

Ne deriva che a partire dal 2021 e per gli anni a venire il contribuente ha la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva in presenza degli altri requisiti richiesti.

L’analisi richiama anche l’attenzione su un altro aspetto cruciale da considerare per valutare la fuoriuscita dal regime forfettario.

La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta, perché prima non sarebbe possibile, ed esclude il contribuente dalla tassazione agevolata solo dall’anno successivo.

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