Ravvedimento secondo acconto imposte 2020, sanzioni ridotte per gli esclusi dalla proroga

La proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 lascia fuori i non titolari di partita IVA. L'omesso versamento entro la scadenza ordinaria del 30 novembre può essere sanato beneficiando del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni previste.

Ravvedimento secondo acconto imposte 2020, sanzioni ridotte per gli esclusi dalla proroga

Proroga secondo acconto ampia, ma non troppo.

Per i non titolari di partita IVA, la scadenza delle imposte sui redditi resta ancorata alla data ormai trascorsa del 30 novembre 2020.

Complice il caos informativo generato dall’attesa sulle novità del decreto Ristori quater, ed il comunicato-legge ermetico del MEF, pubblicato soltanto nella tarda serata di venerdì 27 novembre, a fare da apripista nel calendario delle scadenze di dicembre c’è il ravvedimento operoso per chi non ha versato il secondo o unico acconto delle imposte dovute entro il 30 novembre 2020.

La sanzione del 30% può essere ridotta in misura sensibile in caso di versamento tempestivo, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

Ravvedimento secondo acconto imposte 2020, sanzioni ridotte per gli esclusi dalla proroga

La scadenza per pagare il secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 per i non titolari di partita IVA, come soci, collaboratori ed evidentemente lavoratori dipendenti e pensionati, non è stata interessata dalla nuova proroga disposta dal decreto Ristori quater.

Il termine ultimo per il versamento dell’Irpef, o ad esempio della cedolare secca sugli affitti, era quindi fissato a lunedì 30 novembre 2020, senza possibilità di accedere al mini-rinvio al 10 dicembre né tantomeno alla proroga lunga al 30 aprile 2021.

La pubblicazione tardiva del decreto Ristori quater espone ora i contribuenti esclusi dalla proroga, e che hanno omesso di pagare il secondo acconto entro il 30 novembre, alle sanzioni per mancato versamento delle imposte dovute.

A fissare la misura della sanzione è l’articolo 13 del Decreto legislativo n. 471/1997. È pari al 30% la quota aggiuntiva dovuta in caso di omesso versamento delle imposte sui redditi, con possibilità di riduzione per effetto del ravvedimento operoso.

L’istituto del ravvedimento operoso è stato modificato più volte negli anni, con l’obiettivo - in ottica di compliance - di agevolare le correzioni tempestive.

La prima chance è fissata al quindicesimo giorno dalla scadenza ordinaria.

Ravvedimento secondo acconto imposte 2020, sanzione dello 0,1% entro 15 giorni dalla scadenza

Il ravvedimento operoso prevede la riduzione della sanzione ordinaria:

  • a 1/10 nel caso di regolarizzazione entro 30 giorni;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno o entro il termine per presentare la dichiarazione del periodo d’imposta di riferimento;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre i due anni;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione;
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

La sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi è ulteriormente ridotta alla metà nel caso di regolarizzazione entro 90 giorni.

Se, ad esempio, il versamento del secondo acconto avviene entro il 30 dicembre 2020 (30 giorni dopo la scadenza ordinaria del 30 novembre), il calcolo del ravvedimento dovrà essere effettuato riducendo la sanzione ordinaria alla metà, ed applicando l’ulteriore riduzione ad 1/10 prevista dal ravvedimento operoso. La sanzione dovuta sarà quindi pari all’1,5% dell’imposta.

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

La forma più veloce di ravvedimento operoso (a volte erroneamente definito “sprint”) consente quindi di pagare una sanzione minima, pari allo 0,1% giornaliero (1/10 dell’1%).

Una chance per gli esclusi dalla proroga delle imposte sui redditi, amara consolazione dopo il caos generato dal “rinvio postumo” dei versamenti.

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