Rateizzazione imposte con scadenza e importo liberi, saldo entro il 30 settembre 2019

Rateizzazione imposte con scadenza e importo a libera scelta, differenza a saldo da pagare entro il termine del 30 settembre 2019 senza interessi. La risoluzione n. 71 dell'Agenzia delle Entrate solleva non pochi dubbi e perplessità per chi ha scelto di pagare prima senza avvalersi della proroga.

Rateizzazione imposte con scadenza e importo liberi, saldo entro il 30 settembre 2019

Rateizzazione imposte con scadenze ed importi a libera scelta con saldo da pagare entro il 30 settembre 2019 senza interessi.

La risoluzione n. 71 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° agosto 2019, con la quale vengono disegnate le nuove scadenze delle rate a seguito della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, affronta anche il caso di chi, tra i titolari e non di partita IVA soggetti agli ISA, ha scelto di pagare in anticipo senza seguire un piano preciso di rateazione.

Quello che la risoluzione afferma è che in tal caso, la differenza a saldo dovrà essere versata entro la fine del mese di settembre.

È sul termine “a saldo” che le opinioni divergono, con due punti di vista differenti tra quelli che potremmo distinguere come contribuenti apocalittici e contribuenti integrati.

C’è da dire che le indicazioni fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate sono tutt’altro che chiare e lineari e, mentre c’è chi attende un documento di rettifica che sciolga gli ultimi dubbi, facciamo il punto cercando di leggere tra le righe di quanto contenuto nella risoluzione.

Rateizzazione imposte con scadenza e importo liberi, saldo entro il 30 settembre 2019. Cosa prevede la risoluzione n. 71/E

È sicuramente utile partire riportando la parte di testo della risoluzione n. 71/E sulla quale sono stati sollevati i dubbi di intermediari ed imprese:

“Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:

  • le prime quattro rate, senza interessi;
  • qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.”

La parte di testo affronta il caso di quei contribuenti soggetti ISA che, volontariamente, hanno scelto di non attendere il 30 settembre 2019 per effettuare i versamenti delle imposte sui redditi e che hanno scelto:

  • di pagare partendo da luglio seguendo l’ordinario piano di rateizzazione;
  • di scegliere liberamente quando e quanto pagare.

Rateizzazione imposte libera: l’interpretazione degli “integrati” sulla scadenza a saldo del 30 settembre 2019

Partiamo dall’ipotesi meno estrema.

La risoluzione n. 71/E specifica, come anticipato, che aderire alla proroga non è obbligatorio e che anzi, ai contribuenti era ed è consentito pagare anche seguendo l’ordinario piano di rateizzazione.

In tal caso, entro il termine del 30 settembre 2019 bisognerà aver pagato le prime quattro rate, senza l’applicazione di interessi, ovvero le prime tre qualora si sia optato per il differimento di 30 giorni, senza l’applicazione di maggiorazione ed interessi.

In tale circostanza, nei modelli F24 bisognerà indicare il numero di rata versata.

La situazione è in tal caso lineare.

Diverso è il caso di chi, sfruttando l’opzione messa a disposizione da molti software gestionali, ha effettuato versamenti con scadenze ed importi liberi (senza seguire il piano di rateizzazione ordinario).

L’Agenzia delle Entrate in tal caso specifica che entro il 30 settembre 2019 bisognerà versare la differenza dovuta a saldo senza interessi.

Si ritiene che la frase sia direttamente collegata a quanto indicato nel paragrafo precedente della risoluzione.

In molti ritengono quindi che l’indicazione contenuta nella risoluzione n. 71/E stia a significare che per mettersi in regola, entro il 30 settembre 2019 bisognerà versare il saldo dell’importo delle prime tre o quattro rate rispetto a quanto versato “liberamente”. Il tutto senza l’applicazione, ovviamente, di interessi.

Ma se anche si volesse rateizzare questo residuo appare abbastanza evidente che ciò sarebbe un comportamento legittimo e assolutamente lineare rispetto alla normativa vigente; motivo per cui questa parte di testo della risoluzione non sembra essere stato scritto in modo corretto.

In estrema sintesi, se il pagamento è stato effettuato in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe stato versato seguendo l’ordinario piano di rateazione, entro il 30 settembre 2019 bisognerà pagare la quota restante per poter proseguire con le seguenti rate, da pagare entro:

  • 16 ottobre - eventuale 5° rata;
  • 18 novembre - eventuale 6° rata.

Si ricorda che, peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate in passato è intervenuta evidenziando come l’adesione alle proroghe fiscali non sia mai obbligatoria, come sottolineato anche nella risoluzione numero 69/E del 21 giugno 2012:

Non è obbligatorio seguire la proroga delle imposte
Risoluzione numero 71/E del 1° agosto 2019

Rateizzazione imposte libera: l’interpretazione degli “apocalittici” sulla scadenza a saldo del 30 settembre 2019

Non è facile interpretare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in un documento scritto sicuramente di fretta e con poca cura.

Tant’è che molti intermediari nonché imprese si schierano tra gli apocalittici e ritengono che il versamento a saldo da effettuare entro il 30 settembre 2019 riguardi l’intero importo delle imposte sui redditi dovuto.

In sostanza, si ritiene che chi ha scelto di pagare con rate ed importi liberi non possa più sfruttare i benefici della rateizzazione fino a novembre.

Una vera e propria penalizzazione per chi ha cercato di trovare una soluzione fai-da-te ai silenzi dell’Agenzia delle Entrate dopo la proroga delle imposte dovuta all’introduzione degli ISA.

Tornando al punto, quindi, se ad averla vinta fosse l’interpretazione degli integrati, chi ha anticipato parte del totale delle imposte dovute per il 2018, sarebbe tenuto a completare il piano di versamento entro il 30 settembre 2019.

Si ritiene tuttavia che tale ipotesi sia assolutamente priva di fondamento, nonché in contraddizione rispetto ai principi ormai dati per acclarati sulla possibilità di rateizzare saldo ed acconto delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi.

Peraltro questo aspetto appare evidente anche dalla lettura dell’articolo dedicato alla nuova rateizzazione delle imposte 2019 a firma di Fiscooggi, la rivista ufficiale online dell’Agenzia delle Entrate.

Rateizzazione imposte, una risoluzione tardiva e tutt’altro che chiara

In merito alle indicazioni contenute nella risoluzione n. 71/E dell’Agenzia delle Entrate è bene sottolineare due aspetti.

In primis, la tempistica.

Le indicazioni su come muoversi in materia di versamento delle imposte sui redditi - dopo una proroga dovuta sempre ai ritardi e alle inefficienze dell’Amministrazione Finanziaria - sono state pubblicate con netto ritardo.

Senza considerare che in molti studi professionali si avvicina il periodo di meritata chiusura estiva, bisogna sottolineare come fino ad oggi imprese ed intermediari siano stati lasciati totalmente allo sbando, nonostante l’ufficialità della proroga delle imposte 2019 sia arrivata ormai da più di un mese.

Sul tempismo tuttavia ci abbiamo fatto (purtroppo) l’abitudine.

È invece difficile abituarsi al pressapochismo che si trova analizzando alcuni documenti di prassi che, più che offrire chiarimenti, rendono ancora più caotico il quadro complessivo di un sistema fiscale che sembra aver perso la rotta.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network