Quarantena non pagata come malattia dal 1° gennaio 2022: dall’INPS la conferma

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Quarantena non più pagata come malattia dal 1° gennaio 2022: il messaggio INPS n. 679 dell'11 febbraio conferma lo stop all'indennità per i lavoratori dipendenti del privato, così come non è più equiparata a ricovero ospedaliero l'assenza dei lavoratori fragili.

Quarantena non pagata come malattia dal 1° gennaio 2022: dall'INPS la conferma

Quarantena non più pagata come malattia dal 1° gennaio 2022.

A confermare lo stop alle tutele previste per i lavoratori dipendenti del settore privato, così come per i lavoratori fragili, è il messaggio INPS n. 679 dell’11 febbraio 2022.

Dopo il rifinanziamento in extremis previsto dal decreto legge n. 146/2021 dell’equiparazione a malattia della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fino al 31 dicembre, l’INPS mette nero su bianco la mancanza di disposizioni specifiche per gli eventi avvenuti nel corso del 2022.

Stessa situazione anche per i lavoratori fragili, nei confronti dei quali l’assenza dal lavoro è stata equiparata a ricovero ospedaliero solo fino al 31 dicembre 2021, qualora impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.

Per gli eventi a cavallo tra il 2021 e il 2022, il pagamento dell’indennità di malattia o ricovero ospedaliero potrà avvenire solo per le giornate nel 2021, e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

Quarantena non pagata come malattia dal 1° gennaio 2022: dall’INPS la conferma

Non sarà più pagato dall’INPS come malattia il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato assenti dal lavoro in caso di quarantena da contatto o sottoposti alla misura della permanenza domiciliare fiduciaria e seguito di viaggi in zone a rischio epidemiologico, lo Stato non garantisce più una copertura economica delle giornate non lavorate.

A tornare sul tema è l’INPS, che con il messaggio n. 679 pubblicato l’11 febbraio 2022 sottolinea come non siano state previste proroghe per il 2022.

Una mancanza di tutele che non colpisce solo i lavoratori del privato in quarantena, ma anche i fragili impossibilitati a lavorare in smart working.

Per questi, fino al 31 dicembre 2021 l’assenza dal lavoro era equiparata a ricovero ospedaliero. Fino al 28 febbraio 2022 è invece garantito il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, secondo quanto previsto dal comma 2-bis, articolo 26 del decreto Cura Italia.

Una tutela a metà, che lascia fuori i tanti lavoratori con patologie che non svolgono lavori per i quali è possibile adottare la modalità agile.

INPS - messaggio numero 679 dell’11 febbraio 2022
Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020

Quarantena a cavallo tra 2021 e 2022: pagamento della malattia INPS a metà

Il messaggio pubblicato dall’INPS non è una novità, ma una conferma della coperta corta delle tutele riconosciute ai dipendenti assenti dal lavoro per contatto con positivi al Covid e per i lavoratori fragili.

È quindi chiaro che, in assenza di nuove disposizioni normative, per il 2022 non sarà possibile riconoscere l’indennità di malattia in caso di quarantena, così come non saranno indennizzate come ricovero ospedaliero le giornate di assenza dal lavoro dei fragili.

Per gli eventi a cavallo tra il 2021 e il 2022, il pagamento delle indennità spettanti sarà quindi parziale e, evidenzia il messaggio n. 679/2022, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse a disposizione per le sole giornate del 2021.

Nulla cambia però a livello operativo per gli Uffici medico legali dell’INPS, che continueranno a trattare i certificati di malattia apponendo le relative codifiche e valutazioni anche per le quarantene Covid-19 che non possono essere indennizzate per il 2022.

Un’indicazione che spiana la strada alla rivalutazione delle pratiche per il pagamento dell’indennità di malattia ex post, in caso di rifinanziamento “postumo” della misura.

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