Proroga CIG Covid, domande integrative in scadenza il 7 agosto 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Proroga CIG Covid: i datori di lavoro autorizzati per le settimane individuate dalla Legge di Bilancio 2021 e che hanno già fatto richiesta per i periodi decorrenti dal 29 marzo, possono presentare la domanda integrativa per quelli antecedenti fino al 28 marzo entro la scadenza del 7 agosto 2021. Le indicazioni nella circolare INPS n. 99 dell'8 luglio 2021.

Proroga CIG Covid, domande integrative in scadenza il 7 agosto 2021

Proroga CIG Covid: per i periodi non coperti, antecedenti al 29 marzo, è possibile presentare domanda integrativa entro la scadenza del 7 agosto.

I datori di lavoro a cui, in forza della proroga del Decreto Sostegni, sono state autorizzate le 12 settimane aggiuntive e che hanno già fatto richiesta di pagamento per i periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare l’ulteriore domanda per coprire quelli antecedenti fino al 28 marzo 2021.

La circolare INPS numero 99 dell’8 agosto recepisce infatti le novità introdotte dalla legge di conversione al Decreto Sostegni che, in buona sostanza, ha permesso di richiedere i trattamenti già previsti dal decreto in continuità con quelli già disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021.

Un intervento che è servito a colmare, a determinate condizioni, quel “gap” in cui sarebbero incorse le aziende che stavano già fruendo degli ammortizzatori, visto che il nuovo termine di decorrenza era stato fissato al 1° aprile 2021.

La domanda integrativa deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi e, di conseguenza, entro la scadenza del 7 agosto.

Proroga CIG Covid, domande integrative in scadenza il 7 agosto 2021

Il comma 2-bis dell’art. 8 del Decreto Sostegni, introdotto dalla legge di conversione, consente ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla Legge di Bilancio 2021.

Questa è uno degli aspetti trattati dalla circolare INPS numero 99 che delinea l’utilizzo anticipato della CIG Cassa Covid rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, per garantire una continuità di reddito dei lavoratori in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.

(...) i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che (...) hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021”.

Chiarisce il documento di prassi.

La domanda integrativa, tra l’altro, deve riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche quando non siano presenti nella medesima domanda, purché dipendenti dell’azienda il 23 marzo 2021.

La scadenza per la domanda integrativa del 7 agosto 2021, poi, si applica anche alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO), il cui periodo di sospensione o riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2021, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021.

Proroga CIG Covid, le domande per gli eventi successivi al 1° aprile 2021

Nel documento di prassi l’Istituto ribadisce che per le domande presentate dalle aziende relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane in più previste dall’ultima manovra.

Per queste domande, infatti, resta confermata la disciplina ordinaria per cui le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS rammenta, infine, che i datori di lavoro che hanno sbagliato nell’inoltrare le domande, per esempio, inviando domande per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni tali da averne impedito l’accettazione, hanno la possibilità di rettificarle.

Gli interessati possono infatti trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche quando sia in vigore la revoca dell’eventuale provvedimento di concessione.

INPS - circolare numero 99 dell’8 luglio 2021
Scarica la circolare su Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità in favore dei lavoratori portuali

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