Contributi INPS e premi INAIL: le istruzioni per la sospensione e ripresa dei versamenti

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Dall'INAIL e dall'INPS le istruzioni sulla sospensione dei pagamenti e degli adempimenti per i territori colpiti dall'alluvione. Dai soggetti interessati alle scadenze da rispettare, passando per le indicazioni per la ripresa dei versamenti. L'INPS integra le indicazioni sulla presentazione delle domande

Contributi INPS e premi INAIL: le istruzioni per la sospensione e ripresa dei versamenti

Le istruzioni relative alla sospensione e alla ripresa dei versamenti riguardanti i premi INAIL e i contributi INPS, per i soggetti con sede nei territori colpiti dall’alluvione, sono state fornite negli appositi documenti di prassi pubblicati dagli istituti.

Con la circolare numero 67 dello scorso 20 luglio l’INPS ha fornito le indicazioni ai soggetti interessati dalla sospensione contributiva, che devono essere seguiti dai datori di lavoro, dai committenti, dai liberi professionisti e dai datori di lavoro domestici.

Le istruzioni sono state integrate dalle indicazioni del messaggio numero 3035 di oggi, 31 agosto 2023, che ha indicato l’iter da seguire per accedere ai servizi per la presentazione della domanda.

Allo stesso modo anche l’INAIL ha fornito sugli adempimenti e i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, specificando quali sono le scadenze sospese nella circolare numero 33 del 24 luglio 2023.

La sospensione è prevista per il periodo compreso tra il 1° maggio e oggi, 31 agosto 2023. I termini per adempimenti e versamenti sono stabiliti al prossimo novembre.

Le istruzioni INPS sulla sospensione e ripresa dei versamenti

Nella circolare numero 67 del 20 luglio scorso l’INPS sono indicate le istruzioni che aziende, datori di lavoro, committenti e liberi professionisti devono seguire, in merito alla sospensione e alla ripresa dei versamenti.

INPS - circolare numero 67 del 20 luglio 2023
Eventi alluvionali dal 1° maggio 2023. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione riguarda le scadenze relative al periodo compreso tra il 1° maggio e oggi, 31 agosto 2023: sono compresi anche i versamenti relativi a note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi e agli atti di accertamento.

Per i pagamenti già effettuati non è invece prevista alcuna possibilità di rimborso.

Sono interessati dalla sospensione dei contributi i seguenti soggetti:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I contributi sospesi dovranno essere corrisposti entro la scadenza del prossimo 20 novembre.

I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di autorizzazione 9B relativo a “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023.”

Nel caso di imprese con più sedi operative in diversi comuni, si dovrà specificare per quali si chiede la sospensione dei versamenti.

l’Istituto fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per le mensilità di competenza da aprile a luglio 2023:

  • nell’elemento DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, CausaleACredito si dovrà inserire il codice di N981, che si riferisce a “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”;
  • dovrà inoltre essere valorizzato il campo SommeACredito, che si riferisce all’importo dei contributi sospesi.

Con la sospensione dei versamenti si potrà determinare una delle 3 situazioni:

  • credito a favore dell’INPS;
  • credito a favore del datore di lavoro;
  • saldo a zero.

I versamenti dovranno essere effettuati con modello F24, compilando la Sezione INPS, utilizzando il codice tributo DSOS.

Per le mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 si dovrà compilare il modello secondo le istruzioni riportate nella seguente tabella.

Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
DSOS PPNNNNNNCCN981 mm/aaaa mm/aaaa

Nel caso di più sedi operative nell’DenunciaAziendale, AltrePartiteACredito, CausaleACredito andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N981”, relativa alle unità operative oggetto della sospensione.

L’elemento TrattQuotaLav dovrà essere valorizzato con S.

Le scadenze sospese per artigiani e commercianti

Anche per gli artigiani e i commercianti le scadenze sospese sono quelle comprese tra il 1° maggio e oggi, 31 agosto 2023.

Nello specifico, rientrano nella sospensione:

  • i contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il 1° trimestre 2023;
  • i contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022;
  • il 1° acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
  • i contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il 2° trimestre 2023.

I committenti dovranno indicare, nell’elemento CodCalamita di Collaboratore, il valore 40, che si riferisce alla “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023”.

Anche in questo caso si dovrà rispettare la scadenza del 20 novembre compilando la sezione INPS come segue.

Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa

Dalla sospensione dei contributi sono interessati anche i liberi professionisti.

Le scadenze che rientrano in tale sospensione sono:

  • i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022;
  • i contributi dovuti per il primo acconto per l’anno di imposta 2023.

In questo caso la Sezione INPS del modello F24 dovrà essere compilata seguendo la tabella di seguito riportata.

Codice sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa

Le istruzioni INPS per aziende agricole, datori di lavoro domestico e altre categorie

Nel documento di prassi dell’INPS sono contenute le istruzioni anche per le aziende agricole che assumono manodopera e versano la contribuzione agricola unificata.

Per tali soggetti la richiesta di sospensione dovrà essere inoltrata tramite il Cassetto previdenziale per aziende agricole dal 1° al 30 settembre.

Per presentare la domanda i soggetti dovranno accedere alla sezione Domande telematiche.

Un’integrazione alle istruzioni fornite dalla circolare è stata apportata dal messaggio numero 3035 di oggi, 31 agosto 2023.

Nello specifico sono stati forniti i percorsi per l’accesso al servizio di presentazione delle domande per:

  • datori di lavoro agricolo;
  • lavoratori agricoli autonomi.

I primi, nel caso di assunzione di manodopera, devono accedere al seguente percorso:

  • “Cassetto previdenziale del contribuente”;
  • sezione “Telematizzazione”;
  • “Crea istanza AG”;

I secondi, invece, devono seguire un diverso iter:

  • “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”;
  • sezione “Comunicazione bidirezionale”;
  • “Invio comunicazione”.
INPS - Messaggio numero 3035 del 31 agosto 2023
Contributi agricoltura e sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti. Indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande.

Rientrano nella sospensione i versamenti in scadenza lo scorso 16 giugno, relativi al 4° trimestre del 2022.

Si dovranno utilizzare le stesse causali del versamento ordinario e un’apposita codeline, che sarà messa a disposizione dall’INPS nelle news del Cassetto previdenziale.

La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.

La sospensione, in questo caso, si applica al versamento in scadenza lo scorso 16 luglio 2023, relativo alla prima rata dell’anno in corso.

Per i datori di lavoro domestico che rientrano tra i soggetti dell’allegato 1 al decreto legge 61/2023 la sospensione riguarda, invece, i contributi relativi al 1° trimestre dell’anno in corso.

Sono inoltre sospesi gli adempimenti dei datori di lavoro, dei professionisti e dei CAF verso le amministrazioni pubbliche, anche se tali adempimenti devono essere svolti per soggetti che non operano nei territori interessati dalle alluvioni. Per tale categoria le modalità di presentazione della richiesta saranno fornite con un messaggio INPS che sarà pubblicato in seguito.

Un ultima categoria di soggetti interessati dalle istruzioni INPS è quella dei datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica.

Le istruzioni, in questo caso, riguardano le denunce UniEmens-ListaPosPA.

I contributi sospesi, dovranno essere riportati nei rispettivi elementi, sulla base della gestione di iscrizione del lavoratore:

  • ContributoSospesoCalam di GestPensionistica;
  • ContributoSospesoPrev di GestPrevidenziale;
  • ContributoSospesoCred di GestCredito
  • ContributoSospesoENPDEP di ENPDEP.

Nell’elemento DataFineBeneficioCalamita dovrà essere inserita la data del 31 agosto 2023. Nel messaggio INPS vengono fornite anche le istruzioni per il successivo versamento, per le quali si rimanda alla lettura del testo integrale della circolare.

Gli altri termini che rientrano nella sospensione

Tra gli altri termini che rientrano nella sospensione ci sono:

  • i termini relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito;
  • i termini sostanziali e processuali;
  • procedimenti e i termini amministrativi.

Tra le cartelle di pagamento citate, come precisato nel documento di prassi dell’INPS, ci sono anche gli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute dall’Istituto.

I termini di versamento delle cartelle riprendono a partire dal 1° settembre prossimo.

La sospensione degli avvisi di addebito deve tenere in considerazione il rispetto dei termini di prescrizione per escludere l’impossibilità di recupero dei crediti da parte dell’Istituto (per le quali le sedi territoriali dovranno notificare un atto di interruzione della prescrizione).

Si aggiungono alla lista delle scadenze sospese anche i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, relativi a prescrizioni e decadenze dal 1° maggio al 31 luglio 2023.

I termini che cadono nel periodo di sospensione riprendono dal 1° agosto.

La sospensione è prevista fino ad oggi, 31 agosto, invece, per i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi.

Sono inclusi anche i termini delle sanzioni e di presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali.

Viene sospeso il termine di tre mesi dalla data di notifica e quello di 30 giorni per le sanzioni amministrative pecuniarie.

La sospensione per il versamento dei premi INAIL

Anche l’INAIL ha fornito le istruzioni da seguire, nei casi di sospensione delle scadenze per eventi alluvionali.

Anche in questo caso sono interessati i soggetti con sedi nei territori indicati dall’allegato 1 al DL 61/2023, per il periodo compreso tra il 1° maggio e oggi, 31 agosto 2023.

La sospensione riguarda i versamenti, tributari e non, che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I destinatari sono i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria.

Per capire chi può beneficiare della sospensione si deve valutare la sede operativa, in cui è solta l’attività economica del soggetto assicurante.

Nel caso di aziende con più sedi operative, rientrano nella sospensione solo quelle dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali.

Tra i termini sospesi rientrano:

  • la seconda e la terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023, con scadenza 16 maggio e 21 agosto 2023;
  • i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
  • le rate mensili concesse dall’Istituto.

Per usufruire della sospensione si deve presentare l’apposita comunicazione tramite il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”.

L’invio deve essere effettuato entro il 20 novembre prossimo.

I codici di riferimento sono quelli riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Codice Adempimento
269 versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi
270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto
271 termini per la presentazione dei ricorsi delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi

La ripresa dalla sospensione segue un doppio binario:

  • entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento dei premi sospesi;
  • entro il 20 novembre, unitamente alla rata in scadenza dello stesso mese;
  • dal 1° settembre devono essere riavviati i piani di ammortamento del delle rateazioni ordinarie.

Per i versamenti deve essere utilizzato il modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi. Il numero di riferimento è 999269.

L’Istituto spiega, inoltre, che:

“Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.”

Le istruzioni INAIL relative al DURC online

Nel documento di prassi dell’INAIL, l’Istituto fornisce anche le istruzioni relative al DURC online.

Anche in caso di sospensione dei pagamenti sussiste la regolarità.

Inoltre la sospensione non si applica alle rate delle rateazioni disposte per altre calamità naturali in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, né a inadempienze precedenti al 1° maggio 2023.

La sospensione per i termini dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Accedono alla sospensione anche i termini dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e le scadenze della definizione agevolata.

Hanno accesso a tale sospensione, quindi:

  • i termini relativi a versamenti tributari e non tributari, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza nel periodo indicato;
  • i termini derivanti dalla rateizzazione e quelli che rientrano nella rottamazione ter;
  • le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione;
  • i termini della definizione agevolata, ovvero la rottamazione quater, prorogati per 3 mesi;
  • il termine per l’Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle somme dovute a seguito della domanda di adesione della rottamazione quater.

Gli altri termini ricompresi nella sospensione

Tra gli altri termini che rientrano nella sospensione sono compresi i ricorsi amministrativi, in particolare quelli:

  • al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, contro i provvedimenti dell’Istituto relativi ai premi assicurativi;
  • i ricorsi alla sede territoriale dell’INAIL contro i provvedimenti emessi, relativi al tasso medio di tariffa per l’andamento infortunistico.

Sono inoltre sospesi:

“tutti i termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali, esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.”

I termini di prescrizione e di decadenza riprendono dalla fine del periodo di sospensione.

Sono quindi sospesi, secondo quanto stabilito dalla legge:

  • i termini di revisione delle rendite per infortunio;
  • l’azione per conseguire le prestazioni INAIL, che si prescrive in 3 anni dal giorno dell’infortunio o della malattia professionale;
  • i termini per l’opposizione;
  • i termini di decadenza.

Non hanno accesso alla sospensione, invece, i termini per l’inoltro delle denunce degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, poiché non menzionati espressamente nel decreto legge.

Per tali termini il datore di lavoro è comunque chiamato ad effettuare la comunicazione o di provvedere non appena sia cessato l’eventuale impedimento oggettivo.

Come indicato dall’INPS, la sospensione riguarda anche la notificazione dei verbali di accertamento dei provvedimenti sanzionatori e il termine di pagamento delle sanzioni amministrative.

In conclusione, l’INAIL chiarisce quanto segue:

“In caso di provvedimenti sanzionatori già notificati, i termini di pagamento delle sanzioni indicati nei provvedimenti medesimi restano sospesi nel periodo indicato dalla disposizione e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione medesimo.”

INAIL - Circolare numero 33 del 24 luglio 2023
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure.

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