Anticipo TFR/TFS dipendenti pubblici: le istruzioni INPS per presentare la domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I dipendenti pubblici della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali potranno richiedere l'anticipo del TFR o del TFS senza dover attendere i termini ordinari. Possono fruire dell’intera quota maturata e non liquidata o di una sua parte. La domanda si trasmette online sul sito dell'INPS dal 1° febbraio 2023. Lo specifica l’Istituto nel messaggio n. 430 del 30 gennaio

Anticipo TFR/TFS dipendenti pubblici: le istruzioni INPS per presentare la domanda

La domanda per l’anticipo del TFR e del TFS si può presentare a partire dal 1° febbraio 2023.

La nuova prestazione è stata istituita con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 219 dello scorso novembre ed è rivolta ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Questi possono fruire, senza dover attendere i tempi di pagamento ordinari, dell’intero importo del TFR/TFS maturato e non liquidato o di una sua parte. Si applica un tasso di interesse dell’1 per cento e una ritenuta dello 0,5 per cento.

La domanda si invia in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS.

Anticipo TFR/TFS dipendenti pubblici: le istruzioni INPS per presentare la domanda

L’INPS tramite il messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023 fornisce le prime indicazioni riguardo l’anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici.

Con la deliberazione n. 219 del 9 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, infatti, è stata istituita una nuova prestazione di anticipo dei trattamenti, che si affianca alla cessione ordinaria e a quella agevolata.

Possono beneficiarne tutti i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali pensionati e cessati dal servizio e che hanno diritto a una prestazione di TFR/TFS non ancora interamente erogata.

“L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFR/TFS possa essere corrisposto.”

Gli iscritti alla gestione in questione, attraverso la nuova prestazione, possono anticipare la fruizione dell’intero importo del TFR/TFS maturato e non liquidato o di una sua parte, senza dover attendere i tempi di pagamento ordinari.

Inoltre, è possibile richiedere l’anticipo anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFR/TFS, ma solo in relazione alla quota ancora “libera” da questi ultimi.

All’anticipazione della somma si applica un tasso di interesse fisso pari all’1 per cento per l’intera durata del finanziamento e una ritenuta dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione.

La somma viene anticipata dal fondo credito e corrisposta in un’unica soluzione all’iscritto alla gestione. La quota di TFR/TFS ceduta, al momento della maturazione del diritto alla fruizione, sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione (INPS o altri).

L’Istituto con un’apposita circolare fornirà poi tutti i dettagli relativi alla nuova disciplina e le istruzioni operative per la sua attuazione. Intanto, nel messaggio n. 430 ha specificato anche le modalità di domanda.

Dipendenti pubblici: come fare domanda per l’anticipo del TFR/TFS

Come sottolineato dall’INPS, i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali possono presentare la domanda di anticipo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a partire dal 1° febbraio 2023.

Questa deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito dell’INPS ai seguenti indirizzi:

In fase di domanda, il richiedente dovrà specificare se il finanziamento viene richiesto per il TFR/TFS completo oppure per un importo minore. Inoltre, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a vincoli o cessioni, dovrà indicare se intende ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.

Nel caso in cui l’Ente erogatore sia l’INPS i richiedenti non dovranno allegare la certificazione relativa al TFR/TFS, dato che sarà resa in modo automatizzato nei sistemi dell’Area credito.

Nel caso contrario, invece, la certificazione dovrà essere allegata alla domanda da parte dell’interessato.

Il manuale con tutte le istruzioni è disponibile nell’area dedicata ai servizi online presente sul sito istituzionale.

INPS - Messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023
Istituzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998

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