Permessi legge 104, le istruzioni INPS per i lavoratori part-time

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Permessi legge 104, la circolare numero 45 del 19 marzo 2021 fornisce le indicazioni per l'eventuale riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensili, alla luce degli orientamenti della Corte di Cassazione. Nel caso di part-time verticale superiore al 50 per cento i lavoratori hanno diritto alla fruizione integrale.

Permessi legge 104, le istruzioni INPS per i lavoratori part-time

Permessi legge 104, i lavoratori in part-time verticale superiore al 50 per cento hanno diritto a tre giorni di permesso.

In tal caso, come sottolineato nella circolare numero 45 del 19 marzo 2021, la durata dei permessi non deve essere riproporzionata.

Il documento di prassi dell’INPS fornisce le istruzioni per il calcolo di tali permessi, alla luce degli orientamenti della sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Le indicazioni del calcolo tengono conto di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Permessi legge 104, le istruzioni INPS per i lavoratori part-time

La circolare INPS numero 45 del 19 marzo 2021 fornisce le istruzioni sul calcolo dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

INPS - Circolare numero 45 del 19 marzo 2021
Permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Riproporzionamento della durata dei permessi fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato. Nuove istruzioni.

La legge 104 dà diritto a tre giorni di permesso mensile, il cui calcolo era stato indicato nel messaggio INPS numero 3114 del 7 agosto 2018.

Le nuove istruzioni sono fornite alla luce degli orientamenti della sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che si è pronunciata con le seguenti sentenze:

  • 29 settembre 2017, n. 22925;
  • 20 febbraio 2018, n. 4069.

Se la percentuale del tempo parziale supera il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, i tre giorni di permesso mensili spettano integralmente.

Il nuovo orientamento della cassazione, infatti, si basa sull’analisi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”.

Nella norma viene prevista una differenziazione tra gli istituti patrimoniali, in cui viene prevista una relazione tra la durata della prestazione lavorativa e il riproporzionamento del trattamento e gli istituti che si riferiscono a diritti non patrimoniali, che non possono essere ridotti.

Il diritto ai permessi mensili rientra in questo secondo ambito, nella necessità di assicurare una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, soprattutto per i lavoratori in part-time verticale.

A riguardo il documento di prassi specifica quanto segue:

“In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole - specifica la Suprema Corte - distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.”

Tali indicazioni portano l’INPS, su invito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ad adeguare le indicazioni fornite con il messaggio n. 3114/2018.

Permessi legge 104, le istruzioni per il calcolo

La circolare INPS fornisce istruzioni per il calcolo dei giorni di permesso mensili a cui i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto in base all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

Tali istruzioni sono relative alle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%.

Nello specifico l’Istituto evidenzia che:

“Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.”

Negli altri casi, invece, la durata del permesso deve essere ricalcolata.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, si dovrà utilizzare la formula riportata nel documento di prassi, riportata nel paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018.

In particolare si deve prendere in considerazione il rapporto tra l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time e il numero medio di giorni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

Tale rapporto dovrà poi essere moltiplicato per 3, il numero di giorni di permesso teorici.

Le istruzioni sulla procedura da seguire saranno fornite in un messaggio successivo.

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