Pensione indebita, restituzione all’INPS al netto delle imposte

Eleonora Capizzi - Pensioni

Pensione, se indebitamente percepita va rimborsata all'INPS al netto delle imposte. Nella circolare n. 174 del 22 novembre 2021 le modalità di restituzione degli indebiti relativi a trattamenti, prestazioni previdenziali e retribuzioni.

Pensione indebita, restituzione all'INPS al netto delle imposte

La pensione, come tutte le prestazioni previdenziali e le retribuzioni con ritenuta alla fonte, quando indebitamente percepita deve essere restituita all’INPS al netto delle imposte.

A fornire le relative istruzioni è la circolare INPS numero 174 del 22 novembre 2021, che illustra le modalità con cui devono essere ripetute le prestazioni indebitamente erogate ai contribuenti.

Il focus del documento di prassi è la nuova regola in vigore dal 1° gennaio 2020 introdotta dal Decreto Rilancio, per cui le somme assoggettate a ritenute alla fonte - come appunto le pensioni, le prestazioni previdenziali e le retribuzioni - se indebite devono essere restituite all’ente erogatore al netto della ritenuta subita.

Norma che, tra l’altro, prevede anche a favore del sostituto un credito di imposta del 30 per cento, il tutto per rendere più agevole per i contribuenti debitori la restituzione all’INPS delle prestazioni indebitamente percepite relative ad anni precedenti.

Una regola che va a sostituirsi a quella prima in vigore secondo cui, per estinguere il debito, gli interessati erano tenuti a recuperare le ritenute subite deducendole dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui avveniva il rimborso.

Pensione, se indebita la restituzione all’INPS è al netto delle imposte

A decorrere dal 1° gennaio 2020 la restituzione di somme indebitamente percepite dall’INPS a titolo di pensioni, retribuzioni o di altre prestazioni previdenziali avviene al netto della ritenuta applicata.

Lo precisa la circolare INPS numero 174, che fornisce chiarimenti su come applicare il comma 2 bis articolo 10 del TUIR così come modificato dall’articolo 150 del DL 34/2020 (il Decreto Rilancio).

Questa novità, in particolare, riguarda sia le pensioni che le prestazioni sociali quali ad esempio l’indennità NASPI o DIS-COLL, l’Anticipo pensionistico, l’assegno di maternità, escluse quelle senza ritenute perché esenti da imposizione fiscale (come le prestazioni a titolo di invalidità civile).

Prima di tale modifica, il sostituto d’imposta era tenuto a richiedere al contribuente la restituzione delle somme indebite, quando assoggettate a tassazione negli anni precedenti, a lordo delle ritenute fiscali.

Al contempo, il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso la deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda. Un meccanismo complicato che spesso induceva ad errori e gravava sui Tribunali che dovevano risolvere le relative controversie.

La nuova regola, introdotta per semplificare la gestione dei rimborsi e alleggerire il carico giudiziario, prevede che la restituzione debba riguardare esclusivamente le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Ecco, quindi, che ad essere richieste e ripetute devono essere le prestazioni al netto delle imposte. In buona sostanza, prima di pretendere il rimborso il sostituto dovrà sottrare dall’ammontare da restituire tutte le ritenute applicate nell’anno in cui è stata erogata la prestazione indebita.

Indebiti INPS, credito d’imposta del 30 per cento per il sostituto

Inoltre, indipendentemente dalla ripetizione degli indebiti, il Decreto Rilancio ha riconosciuto al sostituto, in luogo del rimborso, un credito d’imposta nei confronti del Fisco pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, fruibile senza limite di importo in compensazione (comma 2 dell’art. 150).

Stabilendo la restituzione al netto, si ritiene che la norma abbia configurato il credito d’imposta nei confronti del Fisco come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente. Pertanto, l’accertamento amministrativo dell’indebito è il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato e, dall’altro, del diritto al credito di imposta verso l’Erario, a prescindere dall’effettiva restituzione delle somme da parte del debitore che, si ripete, può anche non avvenire”.

Si legge infatti nel messaggio numero 174 del 24 novembre.

Si è in presenza, quindi, di un diritto del tutto autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del debitore, pensionato o altro contribuente, che punta a soddisfare il debito a prescindere dal fatto che questi restituisca o meno le somme dovute.

Indebiti INPS, modalità di determinazione delle somme nette da restituire

L’INPS evidenzia altresì le criticità della norma introdotta dal decreto Rilancio, la quale prevede genericamente che le somme “sono restituite al netto della ritenuta subita” ma non specifica come determinare l’importo netto da restituire.

In assenza quindi di una specifica previsione normativa l’Istituto fa riferimento al criterio di proporzionalità, una soluzione elaborata dall’Agenzia delle Entrate e illustrata nella circolare 8/E/2021 e qui di seguito riportato:

Il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito”.

Per una maggiore chiarezza riportiamo di seguito l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Ipotizziamo che il sostituto di imposta, l’INPS, abbia erogato nel 2019 28.000 euro, operando ritenute a titolo IRPEF per 6.960 euro.

Ipotizziamo poi che nel 2021 lo stesso abbia richiesto la restituzione di un quarto della somma totale erogata (28.000*1/4) e quindi di 7.000 euro complessivi.

Per determinare l’importo netto dell’indebito da restituire, l’INPS deve sottrare dai 7.000 euro un quarto delle ritenute IRPEF operate nel 2019, ossia 1.740 (6.960*1/4).

Pertanto, l’importo complessivo dell’indebito da restituire al netto delle ritenute IRPEF, è pari a 5.260 (7.000-1740).

Indebiti INPS, entrata in vigore della nuova disciplina e definizione dei rapporti in corso

Le novità introdotte dal Decreto Rilancio sulle modalità di restituzione degli indebiti INPS trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2020, esclusi i rapporti già definiti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, ossia al 19 maggio 2020.

Nella definizione di rapporti definiti, per cui rimane in vigore il previgente regime di restituzione al lordo, rientrano le seguenti ipotesi elencate dall’INPS nel documento di prassi:

  • quando la restituzione dell’indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;
  • quando sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato “definito” al momento dell’approvazione del piano di recupero;
  • quando sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora esauriti i rispettivi processi gestionali;
  • quando si sia in presenza di fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell’indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del 19 maggio 2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l’adempimento senza che l’interessato abbia adempiuto, sul presupposto che alla predetta data l’Istituto aveva già avviato l’azione di recupero, compiendo l’attività di propria competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all’inadempimento del destinatario della nota.

In ogni caso, per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare numero 174 di seguito riportata.

INPS - circolare numero 174 del 22 novembre 2021
Articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

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