Pensione integrativa: cos’è e come funziona?

Guendalina Grossi - Pensioni

I fondi pensione rappresentano una forma di risparmio che affianca quella ordinaria gestita dell'INPS. In questo approfondimento analizziamo insieme tassazione e convenienza fiscale delle diverse tipologie di pensioni integrative oggi esistenti.

Pensione integrativa: cos'è e come funziona?

La pensione integrativa è una forma di risparmio che si va ad aggiungere alla normale pensione che viene erogata dall’INPS.

Questa, infatti, essendo fiscalmente agevolata consente ai pensionati di integrare la loro pensione obbligatoria.

I pensionati che quindi decideranno di mettere da parte altre risorse da aggiungere alla loro normale pensione, potranno decidere di affidarsi ad un fondo pensione o ad un Piano Individuale Pensionistico (PIP) per far fruttare i propri risparmi.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona la pensione integrativa e quante tipologie di fondi pensione esistono.

Pensione integrativa: cos’è e a cosa serve?

La pensione integrativa è stata istituita al fine di consentire ai pensionati di mettere da parte altri risparmi che vadano a sommarsi alla normale pensione che viene erogata dall’INPS.

Questa, infatti, è una forma di previdenza complementare che ha come finalità quella di garantire risorse sufficienti ad un tenore di vita adeguato una volta in pensione.

Inoltre, lo strumento può aiutare ad affrontare emergenze durante la fase di contribuzione richiedendo anticipazioni e riscatti parziali o totali.

Per mettere da parte le proprie risorse i contribuenti potranno decidere di affidarsi o ad un fondo pensione o ad un Piano Individuale Pensionistico (PIP).

Bisogna comunque ponderare bene e capire se la pensione integrativa può essere un’opzione conveniente o meno, perché trattandosi di mercati finanziari c’è sempre un minimo rischio che i sacrifici fatti per mettere da parte alcuni soldi vadano sprecati.

Pensione integrativa: le diverse tipologie dei fondi pensioni

Esistono diverse tipologie di fondi pensione che i contribuenti possono decidere di scegliere per mettere da parte i propri risparmi. Tra questi troviamo:

  • I fondi chiusi (art. 3 del D.lgs. 252/2005) di origine “negoziale”, sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.
  • I fondi aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005) sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
  • I Piani pensionistici individuali (PIP) (art. 13 del D.Lgs. 252/2005), rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che li disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa ma anche da un regolamento basato sulle direttive della COVIP. Lo scopo è garantire all’utente gli stessi diritti e prerogative analoghi alle forme pensionistiche complementari.
  • I fondi pensione preesistenti. Si tratta dei fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima del Decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 (provvedimento abrogato dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) che ha istituito la previdenza complementare. Questi fondi hanno caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente. Possono, ad esempio, gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi per i quali l’adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Tassazione e convenienza fiscale dei fondi pensione e della previdenza complementare

Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo imponibile annuo i contributi versati al fondo pensione entro il limite di 5.164,57 euro.

Tale importo comprende l’eventuale contributo del tuo datore di lavoro.

È esclusa dalla deduzione la quota del TFR.

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.

Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è fissata al 12,5%.

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