Partite IVA, definizione agevolata avvisi bonari: novità nella bozza del DL Sostegno

Partite IVA, definizione agevolata degli avvisi bonari: la novità è parte della pace fiscale contenuta nella bozza del decreto Sostegno. A beneficiarne sarebbero i soggetti che, causa Covid, hanno subito una riduzione del volume d'affari superiore al 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019.

Partite IVA, definizione agevolata avvisi bonari: novità nella bozza del DL Sostegno

Partite IVA, spunta nel decreto Sostegno la definizione agevolata degli avvisi bonari.

Nella bozza del decreto economico in fase di ultimazione, il pacchetto pace fiscale si arricchisce con novità per le partite IVA in difficoltà a causa della crisi da Covid-19.

Secondo quanto previsto dal testo in circolazione, per le partite IVA che hanno subito una riduzione del volume d’affari superiore al 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019, la definizione agevolata degli avvisi bonari consentirebbe di versare l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.

Si lavora ad un procedimento automatico e senza presentazione di domanda da parte del titolare di partita IVA. Sarebbe direttamente l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate entro il 30 aprile 2021, ad individuare la platea dei destinatari della pace fiscale degli avvisi bonari.

Facciamo quindi il punto delle novità previste dalla bozza del decreto Sostegno.

Partite IVA, definizione agevolata avvisi bonari: novità nella bozza del Decreto Sostegno

La novità al vaglio consiste, in considerazione dei gravi effetti economici causati dal Covid-19, e al fine di sostenere le partite IVA in difficoltà, nella definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n- 633/1972.

Si tratta per l’appunto degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate e, guardando alle novità contenute nella bozza del decreto Sostegno:

  • di quelli elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non inviati per effetto della sospensione delle attività di riscossione, relativi alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • delle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La pace fiscale degli avvisi bonari non è rivolta a tutti i titolari di partita IVA. Come anticipato, il decreto Sostegno punta ad agevolare i soggetti che hanno risentito in misura maggiore delle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19.

Stando alla bozza, l’accesso alla sanatoria sarebbe riconosciuto ai soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno e nel caso di riduzione maggiore del 33 per cento del volume d’affari del 2020 rispetto al 2019.

La verifica circa il calo subito verrebbe effettuata sulla base della dichiarazione IVA 2021, presentata entro il termine di scadenza del 30 aprile. Per i soggetti esonerati, il parametro verrebbe invece individuato nell’ammontare di ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Pace fiscale avvisi bonari, comunicazione tramite PEC dall’Agenzia delle Entrate

La pace fiscale degli avvisi bonari disegnata dalla bozza del decreto Sostegno stabilisce che la definizione agevolata si perfezioni con il pagamento di imposte, interessi e contributi, escluse sanzioni e somme aggiuntive.

La bozza del decreto prevede inoltre l’accesso semplificato alla definizione agevolata.

Sarebbe l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati di dichiarazione IVA o dichiarazione dei redditi, ad individuare i soggetti che hanno subito la riduzione di volume d’affari, ricavi o compensi pari superiore al 33 per cento, soglia per beneficiare della sanatoria.

Ai titolari di partita IVA così individuati, verrebbe trasmessa una comunicazione ed una proposta di definizione con l’indicazione dell’importo da versare, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di adesione da parte del contribuente, il versamento dell’importo stralciato dalle sanzioni verrebbe effettuato secondo le ordinarie modalità di riscossione degli avvisi bonari. Il mancato pagamento alle scadenze previste comporterebbe la decadenza dalla definizione agevolata.

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