Partita IVA, quando l’Agenzia delle Entrate può disporre la chiusura con le novità della Legge di Bilancio?

Per contrastare evasione e frodi fiscali, la Legge di Bilancio 2023 introduce una nuova disciplina che prevede, tra le altre novità, la chiusura della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate: i controlli che possono portare al provvedimento di cessazione

Partita IVA, quando l'Agenzia delle Entrate può disporre la chiusura con le novità della Legge di Bilancio?

Quali sono i nuovi casi previsti dalla Legge di Bilancio 2023 in cui l’Agenzia delle Entrate può disporre la chiusura della partita IVA? Le risposte sono contenute nel testo della Manovra pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio.

Focus sui controlli che portano al provvedimento di cessazione previsto dalla nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 197 del 2022 per arginare evasione e frodi fiscali.

I dettagli saranno messi nero su bianco con un provvedimento ad hoc, uno dei 116 interventi che dovranno arrivare nei prossimi mesi per l’attuazione della Legge di Bilancio 2023.

Partita IVA, controlli e chiusure da parte dell’Agenzia delle Entrate: le novità

L’obiettivo delle nuove misure introdotte dal Governo è quello di arginare il cosiddetto fenomeno delle partite IVA apri e chiudi.

Con le novità della Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 148-150) si interviene sull’articolo 35 del Decreto IVA rafforzando la disciplina già esistente sui controlli che vengono effettuati in seguito al rilascio di nuove partite IVA. Nell’ultimo trimestre analizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, luglio - settembre 2023, sono le nuove aperture sono state 94.080.

In particolare si affida all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso la sede territoriale per esibire le scritture contabili obbligatorie delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni e consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

Se la persona interessata non si presenta o se le verifiche sui documenti non vanno a buon fine, l’Agenzia delle Entrate può procedere con la chiusura della partita IVA emanando un provvedimento di cessazione.

Queste ipotesi, quindi, vanno ad aggiungersi al caso già previsto dalla normativa (articolo 35, comma 15 bis del Decreto IVA): in seguito all’attribuzione del numero di partita IVA vengono effettuati controlli automatizzati per individuare elementi di rischio o anche eventuali accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Se i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione IVA non sono completi o esatti, si prevede la cessazione della partiva IVA e l’esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

In tutti questi casi, come specifica, la Legge di Bilancio 2023, gli interessati sono chiamati anche a pagare una sanzione di 3.000 euro.

Partita IVA, cosa succedere dopo la chiusura da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Ma cosa succede una volta disposta la chiusura della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate nei casi evidenziati?

I soggetti interessati possono comunque richiedere una nuova apertura.

Nel testo si legge:

“Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA”.

Ma deve essere rispettata una condizione: il rilascio di una garanzia con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Se poi, prima del provvedimento di cessazione della partita IVA da parte dall’Agenzia delle Entrate, ci sono state delle violazioni fiscali l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme dovute e non versate, se superiori a 50.000 euro.

Le regole messe nero su bianco dalla Legge di Bilancio dovranno, poi, essere chiarite più nel dettaglio da uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate delle Entrate che dovranno stabilire criteri, modalità e termini per l’attuazione della nuova disciplina.

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