Pace fiscale, circolare Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla definizione liti pendenti

Pace fiscale, pubblicata la circolare n. 6/2019 dell'Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti sulle definizione agevolata delle liti pendenti. Tra ammessi ed esclusi, ecco chi potrà beneficiare dello sconto sulle controversie tributarie.

Pace fiscale, circolare Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla definizione liti pendenti

Pace fiscale in chiaro con la circolare n. 6 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° aprile 2019.

Arrivano a circa due mesi dalla scadenza per fare domanda, fissata al 31 maggio 2019, le istruzioni ed i chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti aventi come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi specifica quali sono gli atti ammessi alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ma si sofferma anche sui procedimenti esclusi dalla pace fiscale.

Bollo auto, controversie aventi ad oggetto ruoli e cartelle emesse ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, relative ad imposte e ritenute non versate, non potranno beneficiare dello sconto previsto dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Al contrario, la pace fiscale si applica ai ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti.

In questa circostanza, spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate, il ruolo assolve una funzione di provvedimento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della dichiarazione.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare pubblicata il 1° aprile 2019 partono dalla definizione dell’ambito d’applicazione della pace fiscale per le liti tributari pendenti.

Si tratta, così come stabilito dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 119/2018, delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Il ricorso in primo grado dovrà esser stato notificato entro il 24 ottobre 2018.

Lo sconto sarà variabile per i contribuenti che presenteranno domanda entro la scadenza del 31 maggio 2019 e l’importo da pagare sarà determinato in base allo stato e al grado della controversia (100 per cento, 90 per cento, 40 per cento, 15 per cento e 5 per cento).

Pace fiscale, circolare dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti sulla definizione liti pendenti

Dopo mesi di attesa, le 54 pagine della circolare n. 6 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° aprile 2019 affrontano punto per punto le regole per l’accesso alla pace fiscale delle liti pendenti.

La sanatoria introdotta dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 si applica alle controversie tributarie pendenti in ogni grado e stato del giudizio, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Possono pertanto essere definite le liti tributarie pendenti presso:

  • le Commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
  • la Corte di cassazione.

Via libera anche alla pace fiscale per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Rimandando alla circolare di seguito allegata per ulteriori dettagli, nelle righe che seguono affronteremo alcuni dei principali chiarimenti forniti.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 6 del 1° aprile 2019
Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

Pace fiscale solo per le liti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate

La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica esclusivamente alle liti instaurate dal contribuente ed aventi come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Pace fiscale che, spiega la circolare n. 6/2019, riguarda soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e che comunque risultano non esauriti alla data di presentazione della domanda.

Sono esclusi, ad esempio, i rapporti che, anche se pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, si considerino esauriti a seguito di deposito di sentenza della Cassazione che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.

Inoltre, per individuare quali sono le liti tributarie ammesse alla pace fiscale la circolare n. 6 specifica che bisognerà far riferimento alle sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata o sia intervenuta in giudizio.

Restano fuori dalla pace fiscale le controversie tributarie pendenti instaurate contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione (o l’ex Equitalia), nelle quali l’Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Devono, inoltre, escludersi dalla definizione le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l’Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio.

Si tratta ad esempio delle liti instaurate avverso le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o per l’irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici.

Pace fiscale, pagamento dal 100 al 5 per cento in base allo stato della lite pendente

Tra i punti affrontati dalla circolare merita uno specifico approfondimento la modalità di calcolo dell’importo dovuto in base al valore della controversia (che coincide con il valore del tributo in contestazione) allo stato e al grado del giudizio.

La pace fiscale potrà quindi avvenire:

  • con il pagamento di una somma pari al valore della controversia qualora, alla data del 24 ottobre 2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata e non ancora definitiva alla medesima data;
  • con il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
  • con il pagamento di un importo percentuale del 40% o del 15% del valore della controversia diversificato in relazione allo stato del giudizio, nelle ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018;
  • con il pagamento del 5% del valore della controversia, nel caso in cui la stessa sia pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Le controversie inerenti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e del quaranta per cento negli altri casi.

Per le liti pendenti relative alle sanzioni collegate al tributo, per la pace fiscale non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso articolo 6.

Domanda e prima rate entro la scadenza del 31 maggio 2019, pace fiscale a rate solo in alcuni casi

I benefici della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti sono subordinati alla presentazione di un’apposita domanda (utilizzando il modulo pubblicato lo scorso 18 febbraio), entro la scadenza del 31 maggio 2019.

Sarà questa la data entro la quale bisognerà versare l’importo dovuto per ciascun controversia autonoma, ovvero la prima rata, avvalendosi dei codici tributo appositamente istituiti.

Pace fiscale che potrà essere perfezionata versando quanto dovuto a rate soltanto qualora l’importo netto dovuto sia superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia autonoma. In tal caso, sarà possibile dilazionare il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata entro il 31 maggio 2019;
  • rate successive alla prima con scadenza fissata il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019;
  • ultima rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019, fino alla data del versamento. Inoltre, non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

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