Professionisti e semplificati: dietrofront su obbligo di conto corrente bancario dedicato

Rosy D’Elia - Contabilità e impresa

Obbligo di conto corrente bancario dedicato anche per professionisti e semplificati? Il governo ha fatto retromarcia sulla novità che avrebbe interessato 3,6 milioni di contribuenti. L'articolo 24 della prima bozza del DL Fiscale 2020 non compare più nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.

Professionisti e semplificati: dietrofront su obbligo di conto corrente bancario dedicato

Obbligo di un conto corrente bancario dedicato anche per professionisti e semplificati? Il governo ha fatto subito marcia indietro sulla novità che avrebbe interessato 1,4 milioni di contribuenti forfettari e 2,2 milioni di contribuenti soggetti tassazione ordinaria.

La notizia era arrivata con l’approvazione della prima bozza del DL Fiscale 2020 da parte del Consiglio dei Ministri il 16 ottobre. Ma a distanza di pochi giorni, già nel testo rivisto e aggiornato al 21 ottobre, l’articolo era stato eliminato. La conferma definitiva arriva con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.

Con le novità inserite nella prima stesura del DL Fiscale, l’obbligo che impone di avere un flusso unico e distinto per le entrate e le uscite relative all’attività non avrebbe dovuto riguardare più solo particolari soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria. Ma sarebbe stato esteso a tutti.

La novità era stata inserita nella cassetta degli attrezzi da utilizzare per la lotta all’evasione fiscale e, tra gli addetti ai lavori, aveva subito fatto discutere.

Come si legge nella relazione tecnica del primo testo, l’idea nasceva dall’esigenza di ottenere un effetto deterrente in quanto (il conto corrente dedicato) contribuisce a rendere più chiaro il collegamento tra i proventi dell’attività professionale e i conseguenti flussi di cassa”.

Professionisti e semplificati: obbligo di conto corrente bancario dedicato

Con l’ex articolo 24 l’obbligo di conto corrente bancario dedicato sarebbe stato esteso anche a professionisti e semplificati. Ma per gli interessati il problema non si pone più, la disposizione non è stata inserita nel testo definitivo del Decreto Fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Secondo le regole attuali che non vengono modificate, avere un flusso unico e ben distinto è obbligatorio solo nei casi di contabilità ordinaria:

  • per le società di capitali indipendentemente dal fatturato;
  • per le società di persone, le società di professionisti e le ditte individuali con un fatturato superiore a 400.000 euro.

Il testo, come si legge nella prima stesura riportata di seguito, prevedeva una modifica degli articoli 18 e 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Decreto fiscale 2020 collegato a Legge di Bilancio: testo prima bozza in pdf
Prima bozza del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

Nello specifico, si legge nella bozza del 16 ottobre, erano stati progettati i seguenti interventi:

  • a) all’articolo 18, dopo il secondo comma è inserito il seguente: “I soggetti indicati alla lettera d) del primo comma dell’articolo 13, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato, sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, solo le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 18-bis e 18-ter”;
  • b) all’articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “I soggetti di cui al primo comma, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato, sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, solo le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

In questo modo, per la contabilità ordinaria e per quella semplificata le regole che impongono il conto corrente bancario dedicato, da utilizzare solo per prelievi e versamenti relativi all’attività esercitata, sarebbero state messe sullo stesso piano.

Ma con l’eliminazione definitiva dell’articolo Obbligo conto dedicato per le imprese individuali ed i professionisti dal testo ufficiale del DL Fiscale e riportato di seguito resta tutto così com’è.

Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale - numero 252 del 26 ottobre 2019
File pdf con il testo definitivo ed ufficiale del decreto legge numero 124/2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». Il testo entra in vigore da oggi 27 ottobre 2019, salvo che per alcune disposizioni specifiche (per esempio quelle su compensazioni e contanti) che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno.

L’idea di un obbligo di conto corrente bancario dedicato anche per professionisti e semplificati come effetto deterrente

La relazione tecnica sulla primissima bozza del Decreto Fiscale 2020 dichiarava apertamente l’origine di un conto corrente dedicato anche per professionisti e semplificati: la volontà di produrre un “effetto deterrente”.

Rendere più tracciabili le attività dei contribuenti era l’obiettivo manifesto: la misura seguiva la scia delle e-fatture e dello scontrino elettronico per contrastare l’evasione fiscale.

Se la novità non fosse stata bocciata, 3,6 milioni di contribuenti avrebbero dovuto aprire un conto corrente bancario dedicato esclusivamente all’attività che svolgono.

Con l’eliminazione dell’articolo 24 dalla prima bozza, il Decreto Fiscale col suo testo definitivo ha detto addio anche all’incremento delle entrate stimato nella prima relazione tecnica:

“Attualmente le persone fisiche titolate di partita IVA assicurano al bilancio pubblico 2,6 miliardi di imposta sostitutiva, 19,1 miliardi di imposta netta IRPEF, 12,3 miliardi di IVA di competenza e 1,3 miliardi di IRAP. Applicando a tali importi l’incremento di compliance ipotizzato si ottengono la seguenti cifre: 5,2 milioni di imposta sostitutiva, 38,2 milioni di IRPEF, 24,6 milioni di IVA e 2,7 di IRAP, per un totale di 70,7 milioni”.

Il prezzo da pagare per la scelta che ha tranquillizzato molti professionisti e addetti ai lavori:

“Prendiamo atto con soddisfazione di aver quanto meno evitato la riproposizione a distanza di 13 anni dell’inutile norma che obbliga una partita IVA individuale ad avere due conti correnti distinti, ma non possiamo non rimarcare come questa manovra si interessi del mondo del lavoro autonomo solo in termini di sottrazione di risorse a favore di altri comparti”.

Nella nota diffusa alla stampa del 17 ottobre 2019, accanto alla soddisfazione Massimo Miani, presidente CNDCEC, sottolineava i timori delle mosse che il governo sta mettendo in campo.

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