Ecco il modulo TFR2 in formato pdf e nella versione ufficiale di cui alla Gazzetta Ufficiale
Il Modulo TFR2 da compilare e consegnare all’azienda deve essere quello di cui alla versione ufficiale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018.
Lavoratrici e lavoratori potranno scegliere di destinare al fondo pensione una percentuale del TFR maturato e tale indicazione dovrà essere espressa all’interno del modulo TFR 2.
Con le regole introdotte dalla Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) questo modulo assume maggiore importanza, soprattutto per effetto del fatto che lavoratrici e lavoratori di prima assunzione dovranno destinare obbligatoriamente il TFR a un fondo pensione entro 6 mesi dall’assunzione.
Vengono, inoltre, estesi i casi di aziende che dovranno avvalersi del Fondo di Tesoreria INPS per la gestione del TFR che viene lasciato in azienda.
Modulo TFR2 pubblicato in GU del 19 aprile 2018
Il modulo TFR2 ufficiale ha modificato la precedente versione, allegata al decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 introducendo le seguenti novità:
- nella sezione 1, è modificato come segue: il primo punto elenco è sostituito con la formulazione seguente: “che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile”;
- mentre il secondo punto elenco è sostituito con la seguente formulazione: “che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ................................. alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione”.
Si allega di seguito il nuovo modulo TFR2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018:
TFR e fondi pensione
Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto 252/2005 prevede che, qualora previsto dai contratti collettivi, lavoratrici e lavoratori potranno scegliere di destinare il proprio TFR a forme di previdenza complementare in misura percentuale.
La percentuale di destinazione del TFR al fondo pensione dovrà essere indicata, qualora previsto, all’interno del modulo TFR2.
Gli accordi collettivi potranno prevedere anche per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 la possibilità di versare soltanto una parte del trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare.
In mancanza di accordo, tuttavia, il conferimento del TFR maturato sarà al 100%.
Anticipo del TFR
Ad ogni modo, è possibile richiedere un anticipo del TFR destinato in azienda oppure ai fondi pensione oppure chiedere il riscatto parziale o totale.
In particolare, gli iscritti al fondo pensione possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di lavori di ristrutturazione (comma 1 dell’articolo 3 del dpr 380/2001), relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 449/1997. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli iscritti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
È possibile, inoltre, chiedere il riscatto totale o parziale in caso di inoccupazione involontaria e di lungo periodo:
“Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.”
In sostanza, l’iscritto ad un fondo pensione potrà chiedere, in caso di inoccupazione per più di due anni e nel caso in cui mancassero cinque anni dalla data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero fino a 10 anni in caso di esplicita previsione da parte del Fondo), l’anticipo della prestazione maturata nel fondo, integralmente ovvero in modalità parziale.
La stessa possibilità è rivolta al soggetto colpito da invalidità permanente in caso di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Per chi, invece, destina il proprio TFR in azienda sono previste regole diverse per l’anticipo, in particolare questo può essere richiesto:
- una sola volta nel corso del rapporto (nei limiti aziendali del 10% degli aventi titolo), per un massimo del 75% per le spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche). Occorre che vi siano però almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- una sola volta nel corso del rapporto (nei limiti aziendali del 10% degli aventi titolo), per un massimo del 75% per acquisto prima casa (per il dipendente o per i figli, compreso acquisto in cooperativa o costruzione). Qui occorre che vi siano almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
- durante i periodi di astensione, per un massimo del 30% per sostegno al reddito per congedi (parentali per maternità/paternità o formativi). Anche in questo caso occorrono almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modulo TFR2 per la destinazione del trattamento di fine rapporto