Note di variazione IVA in diminuzione, giusta causa la modifica del rapporto contrattuale

Note di variazione IVA in diminuzione, giusta causa anche la modifica al rapporto contrattuale tra le parti che interviene sull'atto originario. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 77 del 19 marzo 2019.

Note di variazione IVA in diminuzione, giusta causa la modifica del rapporto contrattuale

Note di variazione IVA in diminuzione ammesse nel caso di modifica del rapporto contrattuale.

Tale situazione costituisce giusta causa per l’emissione di note di variazione IVA in quanto rientra nella locuzione “e simili” (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972), e l’esercizio della detrazione IVA è ammesso entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 77 pubblicata il 19 marzo 2019 presentato da una società impegnata nella produzione di energia elettrica e gas a seguito dell’avvio di un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Tale procedimento sanzionatorio, intervenendo nell’assetto giuridico instaurato tra le parti, rappresenta uno dei casi in cui è ritenuta legittima l’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione ed il relativo diritto alla detrazione.

Note di variazione IVA in diminuzione, giusta causa la modifica del rapporto contrattuale

Le ipotesi in cui è possibile emettere una nota di variazione IVA in diminuzione sono individuate dall’articolo 26, comma 2 del DPR n. 633/1972, il quale stabilisce che:

“se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

L’IVA corrispondente alla variazione potrà essere portata in detrazione con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ovvero entro la scadenza attualmente fissata al 30 aprile.

La richiesta di chiarimenti oggetto dell’interpello n. 77 riguarda la corretta interpretazione della locuzione “e simili” contenuta nel’articolo 26 del DPR IVA.

Quello che l’Agenzia delle Entrate conferma, allineandosi con l’interpretazione fornita dalla società istante, è che costituiscono giusta causa per l’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione:

“tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni”

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 77 del 19 marzo 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Note di variazione - Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Note di variazione IVA in diminuzione, necessaria la corrispondenza tra i due atti registrati

Quello che l’Agenzia delle Entrate specifica nella risposta all’interpello n. 77/2019 è che l’articolo 26, comma 2 del DPR IVA, parlando di figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione, ammette cause ulteriori per le quali un’operazione già fatturata può venire meno o essere ridotta nel suo ammontare imponibile.

Quello che conta per la variazione di un’operazione e dell’imponibile IVA sono non tanto la modalità e le cause scatenanti, quanto che della variazione e della sua causa si effettui registrazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (articoli da 23 a 25 del DPR n. 633/1972).

Secondo quanto confermato anche dalla Cassazione in diverse sentenze è necessario che vi sia identità tra l’oggetto della fattura, la registrazione ordinaria e l’oggetto della registrazione della variazione, di modo che vi sia piena e chiara corrispondenza tra i due atti contabili.

Costituisce quindi giusta causa, ad esempio, anche la deliberazione dell’Autorità per l’Energia che modificano il rapporto contrattuale con società impegnate nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, come nel caso oggetto dell’interpello n. 77/2019.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il diritto alla detrazione IVA nel caso di note di variazione in diminuzione dovrà essere esercitato, al più tardi, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo in cui è sorto il presupposto per la variazione dell’imponibile su fatture già emesse.

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