Nota di variazione IVA, ok all’emissione se l’operazione con l’estero non va a buon fine

Tommaso Gavi - IVA

Nota di variazione IVA, se l'operazione con l'estero non va a buon fine può essere emessa entro un anno dalla data di risoluzione del contratto. Lo conferma la risposta all'interpello numero 308 del 30 aprile 2021. Necessaria anche l'annotazione nei registri IVA.

Nota di variazione IVA, ok all'emissione se l'operazione con l'estero non va a buon fine

Nota di variazione IVA, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di emissione in diminuzione se l’operazione con l’estero non va a buon fine.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 308 del 30 aprile 2021.

Se avviene la risoluzione del contratto con rimborso della somma pagata, in assenza di nota di variazione del cedente, il cessionario può procedere all’emissione del documento integrativo.

Il documento deve essere emesso entro un’anno dall’operazione e deve essere annotato nei registri IVA.

Nota di variazione IVA, ok all’emissione se l’operazione con l’estero non va a buon fine

Nel caso in cui l’operazione con l’estero fallisca, la nota di variazione IVA può essere emessa dal cessionario entro un anno dalla data di effettuazione di tale operazione.

A confermare la soluzione proposta dall’istante è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 308 del 30 aprile 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 308 del 30 aprile 2021
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Note di variazione in ipotesi di operazioni con l’estero.

Nel documento di prassi l’Amministrazione finanziaria specifica in che modo il cessionario di un software, acquistato da un soggetto residente nel Regno Unito, può operare per regolarizzare la situazione in caso di mancata emissione della nota di variazione IVA da parte del cedente.

Nel caso concreto, infatti, il cessionario ha acquistato una licenza di uso di un software da un fornitore del Regno Unito, pagando la somma stabilita.

Tuttavia, in seguito, le parti hanno scelto la risoluzione del contratto, con la restituzione dell’importo versato in precedenza.

L’istante non ha ricevuto la nota di credito e chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che, dopo la Brexit, il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea.

L’Agenzia delle Entrate si esprime in linea con la soluzione proposta dall’istante: condivide, infatti, la possibilità di emissione del documento integrativo da parte del cessionario e ne indica tempi e modalità.

Prima di entrare nel dettagli delle operazioni da compiere, però, riepiloga il quadro normativo di riferimento sull’emissione della nota di variazione IVA.

In base a quanto previsto dall’articolo 26 del decreto IVA, infatti, può essere emessa "in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili" se è stata precedentemente emessa la fattura e l’operazione fallisce determinando una diminuzione dell’imponibile.

In tali casi il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, entro un anno dall’operazione, attraverso l’annotazione negli appositi registri.

In tal caso il cessionario o committente, nel caso di registrazione della fattura, deve effettuare una nota di variazione nei limiti della detrazione in questione ed esercitare poi il diritto di rivalsa.

Nota di variazione IVA, cosa fare in caso di mancata emissione da parte del cedente

Il caso presentato nel documento di prassi rientra nei casi previsti per l’emissione della variazione dal momento che, in base a quanto previsto dall’articolo 7-ter del decreto IVA, la cessione da parte di non residenti di licenze d’uso personalizzato o di uno standard per via telematica a un operatore nazionale è tra le prestazioni di servizi rilevanti nel territorio italiano.

Secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DL numero 331 del 1993, per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, c’è l’obbligo di fatturazione di registrazione da parte del cessionario o committente.

Per gli acquisti da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue si applica il meccanismo del “reverse charge": deve essere versata l’imposta con la possibilità di variazione in diminuzione dell’imponibile o imposta dell’operazione da portare in detrazione.

Tale possibilità non è tuttavia un obbligo.

Nel caso specifico, in cui si intende esercitare tale opzione, si dovranno rispettare le regole indicate.

innanzitutto la nota di variazione deve essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione.

La nota inoltre, se elettronica e trasmessa tramite SdI, dovrà essere identificata come documento “TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO”.

Devono essere indicati gli importi con segno negativo, e non si deve utilizzare il documento TD04.

Una volta emessa la nota devono infine essere effettuate le operazioni necessarie per le annotazioni nei registri IVA.

Qualora la trasmissione della nova avvenga per via analogica, non tramite la procedura telematica e il SdI, i dati devono essere comunicati attraverso l’esterometro.

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