Obblighi IVA e Brexit: si conferma la possibilità di identificazione diretta

Obblighi IVA e Brexit: si conferma la possibilità di identificazione diretta grazie all'accordo stipulato il 24 dicembre tra Regno Unito e UE. Nulla cambia per chi ha già un rappresentante fiscale o un identificativo. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 7 del 1° febbraio 2021.

Obblighi IVA e Brexit: si conferma la possibilità di identificazione diretta

Obblighi IVA e Brexit: grazie all’accordo del 24 dicembre 2020 tra Regno Unito e UE, gli operatori non residenti che risultano soggetti passivi d’imposta in Italia possono sempre procedere con l’identificazione diretta.

Non devono necessariamente nominare un rappresentante fiscale per le operazioni interne.

Nulla cambia per chi ha già una posizione IVA. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 7 del 1° febbraio 2021, che analizza le conseguenze della Brexit, uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, sugli adempimenti IVA per gli operatori del paese, che sono soggetti passivi d’imposta in Italia.

Obblighi IVA e Brexit: si conferma la possibilità di identificazione diretta

In linea generale, i soggetti non residenti, UE o extra UE, che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato o di identificarsi direttamente per adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti connessi all’imposta sul valore aggiunto.

A prevedere le due possibilità sono, rispettivamente, gli articoli 17 e 35 del Decreto IVA.

Alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio, i dubbi riguardano coloro che hanno già nel nostro Paese un rappresentante fiscale IVA o un identificativo IVA.

Possano continuare a utilizzare per le operazioni interne lo stesso rappresentante o la stessa identificazione o, diversamente, devono richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE?

Con la risoluzione numero 7 del 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta per assolvere gli obblighi IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.

E specifica:

“Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne”.

Obblighi IVA e Brexit: identificazione diretta ancora possibile con l’accordo del 24 dicembre 2020

Nel motivare i suoi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate fornisce una panoramica delle regole e degli accordi in vigore da considerare.

Dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, con il Regno Unito si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi Terzi. Questo è il primo punto da considerare.

Il secondo è l’accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato il 24 dicembre 2020 e in vigore dal 1° gennaio 2021, che contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte per regolare le relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit.

Per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 35 ter del decreto IVA, che stabilisce:

“possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992”.

L’accordo, con il relativo Protocollo, può essere considerato in maniera analoga agli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore nella UE e quindi si continuano ad applicare le stesse regole IVA, anche dopo la Brexit. Via libera all’identificazione diretta.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risoluzione numero 7 del 1° febbraio 2021.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 7 del 1° febbraio 2021
Accordo Brexit - Applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti stabiliti nel Regno Unito.

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