Monitoraggio fiscale trust: attività estere e definizione di titolare effettivo

Diego Denora - Leggi e prassi

Monitoraggio fiscale trust, chi è obbligato a svolgere tale compito? A fornire spiegazioni è la risposta all'interpello numero 506 del 30 ottobre 2020: non solo i titolari delle attività estere ma anche chi ha la disponibilità o possibilità di movimentazione. Si deve fare riferimento alla definizione di titolare effettivo.

Monitoraggio fiscale trust: attività estere e definizione di titolare effettivo

Monitoraggio fiscale trust, chi è obbligato a svolgere tale compito?

Fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 506 del 30 ottobre 2020.

Dopo aver riepilogato le modifiche della definizione di titolare effettivo, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che tali soggetti devono rispettare l’obbligo di monitoraggio fiscale a cui non sono assoggettati solo i titolari delle attività estere ma anche chi ha la disponibilità o possibilità di movimentazione.

Di contro non esiste un autonomo obbligo di monitoraggio per i contribuenti che non possono essere considerati titolari effettivi del trust.

Monitoraggio fiscale trust: attività estere e definizione di titolare effettivo

La risposta all’interpello numero 506 del 30 ottobre 2020 ha come oggetto il monitoraggio fiscale di un trust.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 506 del 30 ottobre 2020
Disciplina del monitoraggio fiscale Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti su chi sono i soggetti obbligati a svolgere tali compiti.

La richiesta di chiarimenti nasce dal quesito posto da un “protector”, ovvero un guardiano, che esercita la funzione di vigilanza attraverso il preventivo e obbligatorio consenso necessario ai trustee per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust.

Nel documento di prassi sono riepilogate le norme che disciplinano il monitoraggio fiscale.

Nello specifico sono la legge 6 agosto 2013, n. 97 e il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, che hanno modificato il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.

In base alle norme in questione, sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori formali delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi".

La definizione di titolare effettivo è contenuta nel decreto antiriciclaggio, ossia nell’articolo 1, comma 2, lettera pp), del decreto legislativo n. 231 del 2007:

“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.”

Sebbene non ci sia un esplicito riferimento ai trust, i titolari effettivi diversi dalle persone fisiche si identificano con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

I titolari effettivi sono dunque, cumulativamente:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Monitoraggio fiscale trust: l’adempimento degli obblighi tributari degli investimenti esteri

Dopo aver fornito la definizione di titolare effettivo l’Agenzia delle Entrate richiama un precedente documento di prassi: la risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019.

Tale risoluzione ribadisce che il monitoraggio fiscale ha la finalità:

“di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.”

Il documento di prassi spiega inoltre che deve essere presente una relazione giuridica o di fatto tra il soggetto e le attività estere oggetto della dichiarazione, secondo quanto specificato anche nella circolare n. 10/E del 2014, par. 13.2.

Pertanto sono tenuti agli obblighi che derivano dal monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche i soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Tale indicazione si riscontra anche nel comma 1, dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, che inserisce la figura del titolare effettivo come soggetto anch’esso obbligato al monitoraggio fiscale.

In caso contrario, viene escluso un autonomo obbligo di monitoraggio per soggetti con un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Quest’ultima situazione è anche il caso dell’istante, un guardiano con esercita la sua funzione attraverso il "preventivo ed obbligatorio consenso che il trustee è tenuto ad ottenere dal guardiano per esercitare i poteri discrezionali attribuitigli dall’atto di trust".

In conclusione, a parere dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto istante non è obbligato al monitoraggio fiscale.

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