Quadro RW, niente monitoraggio per presidente e amministrazione di una fondazione

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Quadro RW modello Redditi, nessun obbligo di monitoraggio fiscale per il presidente e per l'amministratore del Cda della fondazione che detiene investimenti o attività finanziarie all'estero. Il chiarimento nella risoluzione n. 53/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Quadro RW, niente monitoraggio per presidente e amministrazione di una fondazione

Quadro RW del modello Redditi non obbligatorio per presidente ed amministratore di una fondazione titolare di investimenti o attività finanziarie all’estero.

La risoluzione n. 53/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 29 maggio 2019 esonera dall’obbligo di monitoraggio fiscale i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di fondazioni, e chiarisce il concetto di titolare effettivo ai fini della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Il chiarimento si è reso necessario a seguito delle modifiche legislative che hanno mutato la definizione di titolare effettivo. Si tratta delle novità introdotte con il decreto legislativo n. 90/2017 relative alla disciplina antiriciclaggio, con riflessi anche sulla disciplina specifica del monitoraggio fiscale.

Pur in considerazione delle novità normative, il direttore e l’amministratore di una fondazione non sono considerati titolari effettivi delle attività estere dell’ente e restano fuori dal perimetro dei soggetti obbligati a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Quadro RW, i chiarimenti sul monitoraggio fiscale e sul concetto di titolare effettivo

Gli enti non commerciali residenti che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, che si concretizzano nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

L’obbligo - secondo quanto chiarito con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 - non si applica solo ai possessori formali, ma anche ai titolari effettivi delle attività estere.

Il dubbio sollevato dagli istanti in merito all’estensione dell’obbligatorietà anche per direttore ed amministratore di una fondazione, nasce dalla modifica alla definizione di titolare oggettivo.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53 spiega che il riferimento alla figura del titolare effettivo è contenuto nel decreto legislativo n. 231 del 2007 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si tratta di:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Tuttavia i criteri utilizzati per l’individuazione del titolare effettivo in relazione all’applicazione della disciplina antiriciclaggio non sono pertinenti anche al monitoraggio fiscale, e chiarisce che il quadro RW “deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti”.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019
Titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione - Monitoraggio fiscale e titolare effettivo - Art. 4 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167

Monitoraggio fiscale nel caso di disponibilità e possibilità di movimentazione delle attività estere

A far scattare l’obbligo di monitoraggio fiscale e di compilazione del quadro RW del modello Redditi è la sussistenza di una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.

È esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio:

nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare - in relazione alle attività detenute all’estero - un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate porta come esempio il caso degli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti delle società e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non essendo i “beneficiari” dei relativi redditi.

Esclusione anche per i trust:

“non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”.

Alla stessa conclusione si arriva anche nel caso di soggetti titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una fondazione, per i quali la definizione di titolare effettivo prevista ai fini dell’antiriciclaggio non si applica anche al monitoraggio fiscale, ragion per cui non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

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