Legittimo il sequestro se il trust è simulato

Emiliano Marvulli - Diritto societario

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni individuati come profitto di reati tributari e conferiti in un trust dall'indagato è legittimo, se ci sono elementi presuntivi tali da far presumere che sia stato costituito ad hoc. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 25991 del 15 settembre 2020.

Legittimo il sequestro se il trust è simulato

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni individuati come profitto di reati tributari e conferiti in un trust dall’indagato, se sussistono elementi presuntivi tali da far ritenere che sia stato costituito a fini meramente simulatori.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 25991 depositata il 15 settembre 2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 25991 del 15 settembre 2020
Legittimo il sequestro se il trust è simulato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 25991 del 15 settembre 2020.

La sentenza – La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui la Guardia di finanza, non rinvenendo beni e denaro nella disponibilità degli indagati per evasione fiscale, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni facenti parte del patrimonio di un trust, tra cui una società di cui gli indagati erano rappresentanti legali, oltre a beni immobili, conti correnti bancari nonché un credito per finanziamento soci.

Il legale rappresentante della società segregata nel trust-terzo sequestrato ha proceduto all’impugnazione del decreto di sequestro considerando lo stesso illegittimo perché disposto su beni non nella disponibilità degli indagati nel procedimento penale in quanto di proprietà esclusiva del trust.

A parere del ricorrente, infatti, il sequestro di beni conferiti, in un trust è consentito solo in presenza di “elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori” (così Sent. Cassazione n. 9229/2015).

Secondo la tesi di parte, con la stipula dell’atto istitutivo le parti hanno invece conferito realmente la piena proprietà dei beni al trustee, perdendo ogni potere dispositivo sugli stessi.

Di diversa opinione i giudici di cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, rilevando come la società segregata nel trust non possa considerarsi “persona estranea al reato perché manca in radice il carattere di alterità rispetto alla sfera di disponibilità dell’indagato”.

Elemento rilevante, ma non esclusivo, in tal senso è risultato essere la posizione del guardiano il quale, in quanto persona molto vicino ai disponenti, renderebbe di fatto il trust svuotato di contenuto “e piegato alla volontà dei disponenti, che liberamente tramite il guardiano (figura si noti eventuale nell’economia di un Trust), potevano con facilità disporre ed estromettere l’odierno ricorrente”.

Oltre a questo importante dato il tribunale ha evidenziato altri e numerosi aspetti tutti convergenti a confermare la finalità meramente apparente dell’istituto, quali l’entità dei conferimenti, di ammontare sproporzionato rispetto alle finalità familiari del trust medesimo, la sussistenza di un nesso tra l’oggetto del trust e l’ipotizzata attività illecita, emergente dai flussi di uscita dei conti correnti del trust, per le numerose operazioni di trasferimento di somme a favore degli indagati.

In buona sostanza la Corte di legittimità ha ribadito il principio per cui è da ritenersi legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni individuati come profitto di reati tributari, conferiti in un trust dall’indagato, “ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori”.

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