Modello RED INPS 2020, scadenza e chi deve presentarlo

Alessio Mauro - Dichiarazione dei redditi

Modello RED INPS 2020: si avvicina la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi dei pensionati. Non tutti devono però presentarlo, e di seguito vedremo chi sono i soggetti obbligati.

Modello RED INPS 2020, scadenza e chi deve presentarlo

Modello RED INPS, scadenza il 28 febbraio 2020 per la dichiarazione dei redditi dei pensionati.

Il termine per la trasmissione dei redditi percepiti nel 2018 interessa i titolari di pensioni e benefici legati al reddito, ad eccezione di coloro che presentano la dichiarazione dei redditi (il modello 730 ovvero il modello Redditi).

La presentazione del modello RED 2020 si rende necessaria per consentire all’INPS di verificare annualmente il rispetto dei requisiti di reddito richiesti per l’accesso a determinate prestazioni previdenziali, come il trattamento minimo, gli ANF o la quattordicesima.

Modello RED INPS 2020, scadenza e chi deve presentarlo

La scadenza per l’invio del modello RED è uno degli adempimenti annuali che i titolari di pensioni devono tenere bene a mente.

Come sopra specificato, l’invio della dichiarazione entro il 28 febbraio 2020 consentirà all’INPS di aggiornare la situazione reddituale del contribuente, al fine di verificare il rispetto dei requisiti per accedere alle prestazioni agevolate collegate al reddito.

Il modello RED consente ad esempio di valutare chi ha diritto alla quattordicesima, così come alle maggiorazioni sull’assegno base e agli assegni per il nucleo familiare.

Sono molteplici i casi in cui è necessario l’invio del modello RED INPS 2020, e ad illustrarli è stata la circolare n. 195 del 2015. Come abbiamo anticipato in apertura, la scadenza del 28 febbraio non riguarderà i titolari di pensioni che presentano la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello 730 o il modello Redditi PF.

Modello RED INPS 2020, chi deve presentarlo

In linea generale, sono obbligati a presentare il modello RED 2020 entro la scadenza del 28 febbraio:

  • i percettori di sola pensione la cui situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non hanno l’obbligo di presentare in dichiarazione alcuni redditi quali ad esempio lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’ IRPEF;
  • coloro che rientrano nei casi di esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate;
  • i titolari di redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo anche occasionale i quali non si comunicano all’Agenzia delle Entrare in dichiarazione (Unico o 730)

Scendendo nel dettaglio, dovranno presentare il modello RED INPS i titolari di pensioni e agevolazioni la cui erogazione è legata alla verifica del reddito annuo percepito dal titolare della stessa, dal coniuge o dai familiari.

Le prestazioni i cui requisiti sono annualmente verificati dall’INPS sono le seguenti:

  • Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m.e i.
  • Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, L. n. 638/83 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Integrazione al minimo, art. 4, commi 1 e 1 bis, d.lgs. n. 503/1992, e s.m.e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
  • Maggiorazione sociale, art. 1, L. n. 140/85, art. 1, commi 1 e 4, L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 e s.m. e i.
  • Pensione sociale, art. 26, comma 1 e 3, L. n. 153/1969, e s.m. e i.
  • Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, L. n. 335/1995 e s.m. e i.
  • Aumento della pensione sociale, art. 2, L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Assegno per il nucleo familiare, art. 2, commi 2 e 9, L. n. 153/1988 e s.m.e i.
  • Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m.e i.
  • Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. n. 222/1984 e s.m.e i.
  • Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m.e i.
  • Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.e i.
  • Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n. 240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, comma 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Aumenti di Lire 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67, L. n. 448/1998 e art. 52, L. n. 488/1999 e s.m.e i.
  • Maggiorazione di Lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 1, 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro), art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m.e i.
  • Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
  • Somma aggiuntiva - cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s.m.e i.

Modello RED INPS 2020: domanda di ricostituzione per evitare sospensione e revoca della prestazione

Sebbene non sia certo un nuovo adempimento, i dubbi che ruotano attorno alle regole per la presentazione del modello RED sono tanti.

Ricordando che per l’invio e per tutte le richieste di chiarimenti è possibile rivolgersi presso CAF, Patronati e intermediari, alcune utili indicazioni sono state fornite dall’INPS in una recente guida per i titolari di pensioni di importo basso.

Cosa succede se non si invia il modello RED entro la scadenza del 28 febbraio 2020?

Pur ricordando che, solitamente, l’INPS concede tempo ai pensionati per regolarizzare la mancata trasmissione, chi non presenta la dichiarazione è tenuto a presentare domanda di ricostituzione per evitare la sospensione o la revoca della prestazione.

Ricordiamo inoltre che presentare il modello RED è importante: la verifica sui redditi può portare ad un ricalcolo della pensione, con possibili riduzioni o - nelle ipotesi migliori - aumenti sull’assegno riconosciuto.

Eventuali aumenti sull’importo erogato sono la conseguenza del riconoscimento di prestazioni collegate al reddito da pensione dichiarato, come integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, quattordicesima.

Le stesse somme saranno invece recuperate a conguaglio dall’INPS nel caso di superamento dei limiti di reddito per il riconoscimento.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network