Modello 730/2019, cessazione delega intermediario: comunicazione a mezzo PEC

Giuseppe Guarasci - Modello 730

Modello 730/2019: nel caso di risoluzione del rapporto di delega, l'intermediaio potrà comunicarlo a mezzo PEC e il sostituto d'imposta dovrà indicare il nuovo indirizzo telematico per le operazioni di conguaglio fiscale. I dettagli nella circolare n. 3 dell'Agenzia delle Entrate.

Modello 730/2019, cessazione delega intermediario: comunicazione a mezzo PEC

Modello 730/2019 con procedura ad hoc per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega tra sostituto d’imposta ed intermediario ai fini delle operazioni di conguaglio e assistenza fiscale.

Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’assistenza fiscale, al flusso 730-4 e ai conguagli fiscali.

Di particolare rilevanza è il caso in cui a seguito di cessazione del rapporto di delega, il sostituto d’imposta non lo comunichi all’Agenzia delle Entrate. L’onere spetterà in tal caso al professionista intermediario, che dovrà segnalarlo a mezzo PEC di modo da consentire a sua volta alle Entrate di contattare il sostituto d’imposta per la variazione dell’indirizzo telematico.

I chiarimenti contenuti nella nuova circolare si legano a quelli forniti con la n. 4/E del 12 marzo 2018, relativa all’assistenza fiscale, al flusso 730-4 e alle operazioni di conguaglio fiscale.

Partiamo dalla nuova procedura prevista per gli intermediari illustrata dal documento del 25 gennaio 2019 pubblicato in vista dell’avvio della nuova stagione dichiarativa del modello 730.

Modello 730/2019, cessazione delega intermediario: comunicazione a mezzo PEC

Nel caso di cessazione del rapporto di delega con l’intermediario, il sostituto d’imposta comunica il nuovo indirizzo telematico per le operazioni di conguaglio fiscale con il modello CSO.

In caso contrario, è stata prevista un’apposita procedura che vede protagonisti gli intermediari. Il professionista cessato dall’incarico potrà comunicare l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega a mezzo PEC all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, contatterà il sostituto d’imposta per sollecitare la presentazione della comunicazione di variazione.

È questa la procedura illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, in tempo utile a consentire il corretto assolvimento delle operazioni di conguaglio da parte dei datori di lavoro in base alle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti.

Nel caso di mancata comunicazione del nuovo indirizzo telematico da parte del sostituto d’imposta si interrompe la procedura di assistenza fiscale nei confronti del contribuente, in quanto l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica.

Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 3 del 25 gennaio 2019
Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti, sostituti d’imposta e dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4

Conguagli fiscali 730, comunicazione indirizzo telematico con CU o con modello CSO

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di trasmettere a CAF, professionisti e sostituti d’imposta il risultato finale della dichiarazione dei redditi, ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative al modello 730, è necessario per i sostituti comunicare la sede telematica per la ricezione del flusso telematico dei risultati contabili.

Come ricordato dalla circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, la comunicazione dell’indirizzo telematico può essere effettuata nelle seguenti modalità:

  • con la Certificazione Unica (CU), mediante la presentazione del quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
  • con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa.

Come sopra ribadito, anche in caso di mancata comunicazione della variazione sarà necessario utilizzare la certificazione unica. Per tutti i dettagli si rimanda alla circolare sopra pubblicata.

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