Il medico convenzionato che si avvale di una segretaria non paga l’IRAP

Il medico convenzionato che si avvale di una segretaria non è tenuto a pagare l'IRAP. Si tratta di un elemento che, preso singolarmente, non risulta rilevante se non c'è un impiego di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. A stabilirlo l'Ordinanza numero 10229 del 29 maggio 2020.

Il medico convenzionato che si avvale di una segretaria non paga l'IRAP

Con l’Ordinanza numero 10229 del 29 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è assoggettato a IRAP il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che si avvale unicamente del lavoro di una segretaria.

Tale fattore, preso singolarmente, è irrilevante ai fini impositivi in assenza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, da cui possa evincersi la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 10229 del 29 maggio 2020
Il medico convenzionato che si avvale di una segretaria non paga l’IRAP. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 10229 del 29 maggio 2020.

La sentenza – La controversia attiene al ricorso proposto da un medico convenzionato con il SSN avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni 2003 e 2004. Il ricorso, accolto dalla CTP, è stato poi respinto dalla CTR che ha accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria.

A parere dei giudici d’appello nel caso di specie sussistevano in concreto le condizioni per l’assoggettamento all’Irap del contribuente perché, se è vero che i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale non sono soggetti al tributo “qualora si avvalgano di mezzi e strumenti che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento della professione in conformità all’accordo collettivo nazionale recepito con D.P.R. n. 270 del 2000”, tuttavia l’ausilio non occasionale di lavoro altrui, comprese le mansioni di segreteria, costituisce autonoma organizzazione quale requisito per il pagamento del tributo.

Con unico motivo di ricorso il professionista ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 49 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, numero 446.

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo fondato cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Il Collegio di legittimità torna a pronunciarsi in tema di assoggettamento a IRAP per i professionisti e, nel farlo, richiama la Sentenza a Sezioni Unite n. 9451 del 2016, a cui è seguita una lunga scia di decisioni conformi, secondo cui, “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”.

Con specifico riferimento alla fattispecie del medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, la Corte ha chiarito che la disponibilità di uno studio “avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

Nel caso di specie i giudici della CTR, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, si è limitato a rilevare che l’ausilio non occasionale del lavoro di una segretaria comporta la realizzazione del requisito dell’autonoma organizzazione e della debenza dell’imposta. Così decidendo i giudici hanno omesso ogni valutazione in merito agli elementi relativi alle modalità concrete di svolgimento dell’attività, ritenendo decisivo l’ausilio delle mansioni di segreteria.

Tuttavia tale fattore, preso singolarmente, non è significativo ma lo diventa solo in presenza di ulteriori elementi da cui evincersi la sussistenza di un’autonoma organizzazione quale, ad esempio, l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.

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