Irap e studio associato vanno di pari passo

L'attività professionale esercitata attraverso lo studio associato costituisce presupposto dell'IRAP, si deve perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 26848 del 21 ottobre 2019.

Irap e studio associato vanno di pari passo

Con l’Ordinanza numero 26848/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che l’attività professionale esercitata attraverso lo studio associato, in quanto strutturalmente organizzata, costituisce ex lege presupposto dell’IRAP, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 26848 del 21 ottobre 2019
Irap e studio associato vanno di pari passo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 26848 del 21 ottobre 2019.

La sentenza – La controversia è sorta a fronte del ricorso proposta da uno studio professionale associato dinanzi silenzio – rifiuto dell’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso che lo studio professionale aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2009 al 2012.

La CTR, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dello studio, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.2 del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui la sentenza d’appello ha affermato l’automatica sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in capo a uno studio professionale associato.

Anche in sede di legittimità il ricorso dei professionisti è stato respinto perché ritenuto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Sul tema dei presupposti IRAP in capo allo studio professionale i giudici di cassazione hanno richiamato la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 7371 del 14 aprile 2016.

I giudici hanno pertanto ribadito il principio per cui, in materia di IRAP, “quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

In tema di onere probatorio, si cita la recente Ordinanza n. 24549/2019, con cui i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che, qualora il singolo professionista associato voglia sottrarsi all’applicazione del tributo può farlo soltanto dimostrando di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione allo studio. Infatti, è onere del professionista che chiede il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP, dimostrare che l’attività oggetto di contestazione non rientri tra quelle svolte in forma associata.

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