Le Regioni non possono variare le aliquote speciali IRAP

Le Regioni non possono aumentare le aliquote speciali Irap, ma solo quelle ordinarie. È questo quando deliberato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 28 maggio 2019.

Le Regioni non possono variare le aliquote speciali IRAP

Con la sentenza n. 128 del 28 maggio 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito che le Regioni hanno potestà di variare solo le aliquote IRAP ordinarie ma non possono aumentare le aliquote speciali. Sono pertanto illegittime le disposizioni regionali che dispongono tali aumenti.

La decisione - La controversia è giunta dinanzi alla Corte Costituzionale nell’ambito di una controversia fiscale avente ad oggetto l’aumento dell’aliquota speciale IRAP disposto dalle Regioni Veneto, Marche e Sicilia nei periodi di imposta dal 1998 al 2002.

La CTP e la CTR competenti hanno dubitato della legittimità costituzionale delle leggi regionali che hanno disposto i citati aumenti. Ciò in quanto in quanto la facoltà di variare le aliquote sarebbe stata riconosciuta alle Regioni dall’art. 16, co. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, ma “limitatamente all’aliquota ordinaria dell’IRAP, ovverosia a quella disciplinata, per la generalità dei destinatari, dal comma 1 del medesimo art. 16, e non anche all’aliquota speciale, fissata … dal citato comma 2 dell’art. 45 del medesimo decreto legislativo” per banche e altri enti e società finanziari e per le imprese di assicurazione, nella misura fissa del 4,75 per cento.

La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate dai giudici rimettenti sulla scia di quanto affermato con la precedente pronuncia n. 177 del 2014 che, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale, ha affermato che la disciplina dell’IRAP rientra nella “potestà legislativa esclusiva dello Stato”, ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett. e) della Carta Costituzionale e, di conseguenza, la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve essere esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale.

La facoltà di variazione attribuita alle Regioni dal comma 3 del citato art. 16 è riferibile alla sola aliquota ordinaria di cui al precedente comma 1, con esclusione dell’aliquota speciale fissata da una disciplina differente.

A riguardo, infatti, l’art. 45, co. 2 del d.lgs. 446/1997 fissa l’aliquota speciale transitoria IRAP per l’anno di imposta 2002, nella misura - non passibile di variazioni - pari al 4,75 per cento. Solo dal 2003, cessata la disciplina transitoria, le Regioni hanno la potestà di variare fino ad un punto percentuale l’aliquota, ma solo quella ordinaria del 4,25 per cento.

Sulla base di tale ricostruzione la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali Veneto, Marche e Sicilia, con cui dette regioni hanno disposto l’aumento dell’aliquota IRAP al di fuori del perimetro delineato dal legislatore statale con il d.lgs. n. 446 del 1997.

La Corte ha respinto anche la domanda proposta dalle Regioni intervenienti di poter beneficiare delle disposizioni di cui alla L. 350/2003, art. 2 co. 22, con cui il legislatore ha introdotto la sanatoria delle disposizioni legislative emanate in tema di IRAP dalle Regioni, “in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale.”

La domanda è risultata inammissibile perché, nel caso di specie, non si è trattato di esercizio “non conforme” ai poteri attribuiti alle Regioni dalla normativa statale in quanto, sulla base della ricostruzione riportata sopra, il Legislatore non ha attribuito alcun potere di maggiorazione dell’aliquota speciale disciplinata dall’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Si ribadisce, infatti, che il potere era attribuito alle regioni solo con riferimento alla generalità dei destinatari, nonché per enti finanziari e assicurativi, limitatamente ai periodi di imposta successivi a quelli oggetto della disciplina speciale e transitoria dell’art. 45.

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