Lettere di compliance relative al 2020 e novità del decreto sanzioni: come comportarsi?

Salvatore Cuomo - Dichiarazioni e adempimenti

Come comportarsi se si ricevono lettere di compliance relative al 2020? Presentare dichiarazione integrativa e pagare il ravvedimento applicando sanzioni e regole in essere, o aspettare l'entrata in vigore del decreto legislativo sulle sanzioni tributarie? Un'analisi

Lettere di compliance relative al 2020 e novità del decreto sanzioni: come comportarsi?

In consegna lettere di compliance relative al 2020: sono in corso le notifiche di diversi avvisi riguardanti anomalie riscontrate tra quanto dichiarato e le risultanze dell’Anagrafe Tributaria.

Nel frattempo il decreto legislativo sulle sanzioni, approvato dal Governo, deve affrontare il passaggio parlamentare, che potrebbe modificare il testo con potenziali conseguenze pratiche anche su questa campagna preventiva, volta a stimolare l’adempimento spontaneo del contribuente.

C’è un aspetto a cui prestare attenzione, però: la decorrenza degli effetti giuridici delle novità sta già facendo discutere tecnici e giuristi della materia tributaria, non solo per i contenuti, ma anche per la disposizione transitoria emersa dalle bozze in circolazione.

Arrivano le lettere di compliance relative al 2020 ma anche il decreto che rivede le sanzioni

Nel testo al momento disponibile, all’articolo 5 si legge:

“1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), l), m), n) e o) e 4, si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Allo stesso tempo l’articolo 7 sull’entrata in vigore recita:

“1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Si riscontra, al momento, una differenza sostanziale rispetto ad un precedente provvedimento di revisione delle sanzioni tributarie intervenuta con il Decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015:

“Art. 32. Decorrenza degli effetti e abrogazioni.

Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016”.

La formulazione consentì l’applicazione del principio del cosiddetto favor rei, il principio in base al quale se una legge in vigore al momento della violazione stabilisce sanzioni diverse rispetto ad un intervento legislativo successivo, o anche nel caso in cui la fattispecie non sia più punibile, è possibile applicare la norma più favorevole, salvo che il provvedimento interessato sia divenuto nel frattempo, definitivo in forza di quanto disposto dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997.

Tutta qui la differenza: stavolta il Governo ha voluto applicare quel “salvo diversa previsione di legge” contenuto nel comma 2, un passaggio che al momento non sembra lasciare speranze al contribuente di poter applicare sanzioni rimodulate fin da subito, ma solo nel caso in cui le violazioni siano commesse successivamente all’entrata in vigore del Dlgs.

Tornando alle lettere di compliance arrivate nell’ultimo periodo, non sembra essere una strada percorribile per le adesioni ai rilievi segnalati per l’anno d’imposta 2020.

Vale la pena attendere gli sviluppi dell’iter di approvazione definitiva per cogliere anche sul pregresso, 2020 compreso, possibili eventuali vantaggi sanzionatori, pur sapendo che il testo ad ora conosciuto non ne prevede, sperando che ciò avvenga prima della notifica dell’atto di accertamento?

Difficile stabilirlo. Secondo il parere personale di chi scrive, potrebbe essere una buona idea: vista la volontà dichiarata dal Governo di accelerare l’entrata in vigore dei decreti attuativi, verosimilmente il decreto legislativo in discussione verrà definitivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro luglio.

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