Corrispettivi telematici distributori di carburante: proroga al 1° settembre

Corrispettivi telematici, proroga per i distributori di carburante: obbligo dal 1° settembre per i gestori che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio, sotto la soglia invio dei dati dal 1° gennaio 2021. Una revisione imposta anche dall'emergenza coronavirus: i dettagli nel provvedimento numero 171426 del 22 aprile 2020.

Corrispettivi telematici distributori di carburante: proroga al 1° settembre

Corrispettivi telematici, proroga per i distributori di carburante: l’obbligo debutta il 1° settembre per i gestori che hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio nel 2018, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, sotto la soglia la memorizzazione e la trasmissione dei dati a partire diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2021.

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 171426 del 22 aprile 2020. La revisione del calendario nasce anche per andare incontro alle richieste degli operatori del settore in seguito all’emergenza coronavirus.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 171426 del 22 aprile 2020
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

Corrispettivi telematici, proroga per i distributori di carburante: rivisto il calendario per l’invio dei dati

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi che derivano da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è regolato dal comma 1 bis dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 127 del 5 agosto 2015.

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliscano la tabella di marcia per l’inserimento graduale dell’obbligo, considerando “anche il grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti”.

Con il provvedimento numero 171426 del 22 aprile 2020, l’amministrazione finanziaria interviene per stabilire i tempi dell’introduzione dei corrispettivi telematici e modificare quanto indicato in due precedenti interventi:

A due giorni dal debutto dello scontrino elettronico, veniva fissato il calendario specifico per i distributori di benzina e gasolio:

  • obbligo dal 1° gennaio 2020 esclusivamente per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
  • proroga al 1° luglio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • obbligo dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti.

Secondo il nuovo calendario di avvio, per individuare la data di avvio dell’obbligo bisogna considerare sempre considerare i litri di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburante per motore, erogati dai distributori nel 2018, ma con nuove scadenze:

  • per i gestori che nel periodo indicato hanno erogato oltre 1,5 milioni di litri l’obbligo parte dal 1° settembre 2020;
  • per coloro che non hanno superato la soglia, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2021, come già previsto in precedenza.

Corrispettivi telematici, proroga per i distributori di carburante: invio di dati dal 1° settembre

Come si legge nelle motivazioni del documento diffuso dall’Agenzia delle Entrate, anche l’emergenza coronavirus ha influito sulla decisione di rivedere le date di riferimento.

“Anche a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale “COVID19”, sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”.

Di seguito lo schema delle date.

Quantità erogata di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburante per motorePeriodo di riferimento Nuova data di avvio dell’obbligo di corrispettivi telematiciData di avvio prevista in precedenza
Oltre 3 milioni di litri 2018 1° gennaio 2020 1° gennaio 2020
Oltre 1,5 milioni di litri 2018 1° settembre 2020 1° luglio 2020
Meno di 1,5 milioni di litri 2018 1° gennaio 2021 1° gennaio 2021

Il nuovo intervento lascia, invece, inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che deve essere effettuata entro le scadenze che seguono:

  • l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale;
  • l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i contribuenti mensili.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network