Lavoro in somministrazione: nuova proroga al 2024 per l’applicazione del limite di 24 mesi

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Durante l'iter di conversione in legge del decreto Energia 2022 al Senato è stato inserito un emendamento che prevede la proroga della durata dei limiti per i contratti di lavoro in somministrazione. La fine della deroga che permette di superare il limite massimo di 24 mesi slitta al 30 giugno 2024. L'estensione era stata fissata fino al 31 dicembre 2022 dal decreto sostegni ter.

Lavoro in somministrazione: nuova proroga al 2024 per l'applicazione del limite di 24 mesi

Lavoro in somministrazione, nuova proroga per le regole emergenziali sulla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Durante i lavori di conversione in legge del decreto energia 2022 al Senato, è stato inserito nel testo un emendamento che modifica ila data a partire dalla quale si torna ad applicare il limite massimo di 24 mesi, fissandola al 30 giugno 2024.

Fino a metà 2024, dunque, sarà possibile per agenzie e imprese assumere lavoratori con contratti in somministrazione a tempo determinato di durata superiore ai due anni, senza che questo si trasformi in un contratto a tempo indeterminato.

La misura è stata oggetto di diversi rinvii dal 2020 a oggi, l’ultima prevista dal decreto sostegni ter.

Lavoro in somministrazione: nuova proroga al 2024 per l’applicazione del limite di 24 mesi

Durante i lavori di conversione in legge del decreto energia, n.21 del 2022, al Senato il 9 maggio 2022 è stato inserito nel testo un emendamento che prevede una nuova estensione per la deroga al limite massimo di 24 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione. La nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2024.

L’emendamento va a modificare il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Questo era stato modificato originariamente dal decreto agosto del 2020, secondo il quale è previsto in via temporanea che nel caso di un contratto di somministrazione a tempo determinato tra l’agenzia e l’utilizzatore, quest’ultimo possa impiegare lo stesso lavoratore anche per periodi superiori a 24 mesi e senza che il rapporto diventi a tempo indeterminato, come invece sarebbe previsto dalla normativa ordinaria.

In particolare la modifica apportata dall’emendamento al DL energia riguarda il termine di rientro in vigore del limite di 24 mesi:

“1. All’ articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.”

Il lavoro in somministrazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti diversi:

  • il lavoratore;
  • l’utilizzatore, il datore di lavoro;
  • il somministratore, l’agenzia per il lavoro.

Tra loro vengono stipulati due diversi contratti, uno di lavoro tra agenzia e lavoratore e uno di somministrazione tra agenzia e utilizzatore. Il lavoratore è retribuito dall’agenzia per una determinata missione, cioè lo specifico impiego e il contratto può essere determinato o indeterminato.

Il termine del 31 dicembre 2022 è già frutto di una successione di posticipazioni a partire dal 2020. L’ultima è stata prevista dal decreto sostegni ter, che stabiliva l’estensione dei termini a fine 2022.

Lavoro in somministrazione a tempo determinato, le proroghe per il limite di 24 mesi dal 2020 a oggi

La scadenza per il limite massimo di due anni per la durata dei contratti a tempo determinato in somministrazione è stata progressivamente spostata avanti nel tempo, creando anche situazioni di incertezza e confusione.

A scandire i tempi da rispettare è l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015.

La deroga alle regole previste è stata introdotta dal decreto agosto del 2020, vista la situazione di emergenza causata dalla pandemia. Il periodo di non applicazione del limite è stato esteso fino al 31 dicembre 2021.

In prossimità della scadenza del 2021, il limite dei 24 mesi è stato eliminato del tutto dal decreto fiscale del 2022, poiché la misura era diventata una pratica ormai riconosciuta e consolidata, ammessa anche dal Ministero del Lavoro.

In sede di conversione in legge del decreto stesso, però, è stato aggiunto un emendamento che ha reintrodotto nuovamente la data di scadenza della durata della missione di somministrazione a tempo determinato superiore a 24 mesi. La nuova scadenza è stata fissata al 30 settembre 2022.

Infine, come già accennato, l’ultima proroga del termine, prima di quella del 9 maggio 2022, è arrivata in vista della scadenza di settembre, data l’insistenza di diversi sindacati che hanno sollecitato l’approvazione di nuove misure per favorire la continuità dell’occupazione. Il testo definitivo del decreto sostegni ter approvato al Senato ha ufficialmente spostato un’altra volta il termine al 31 dicembre 2022.

L’emendamento al testo di conversione in legge del decreto energia, dunque, sposta nuovamente in avanti i termini per l’applicazione dei 24 mesi, fino al 30 giugno 2024.

Forse un’altra soluzione tampone che potrebbe non durare a lungo visto il continuo cambiamento di rotta degli ultimi anni e l’impossibilità di prendere una decisione netta in materia di lavoro in somministrazione.

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