Tempo determinato nella somministrazione: marcia indietro sulla durata oltre i 24 mesi

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Tempo determinato per le missioni di somministrazione: si fa marcia indietro sulla durata oltre i 24 mesi anche dopo la scadenza del 31 dicembre che aveva trovato spazio nella prima impostazione del Decreto Fiscale. Viene introdotto nuovamente un termine, il 30 settembre 2022, per le regole meno rigide sulla durata.

Tempo determinato nella somministrazione: marcia indietro sulla durata oltre i 24 mesi

Tempo determinato per le missioni di somministrazione in caso di contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia: le regole da seguire sulla durata vengono nuovamente riscritte, nonostante si tratti di consolidare una prassi già diffusa.

Si fa marcia indietro sulla possibilità di far durare il rapporto tra lavoratore e soggetto utilizzatore per più di 24 mesi, resa strutturale nella prima impostazione del Decreto Fiscale.

Nel testo riscritto con gli emendamenti approvati in Senato, viene introdotta nuovamente una scadenza: il vincolo non si applica solo fino alla data del 30 settembre 2022.

Per la conferma ufficiale, però, bisogna attendere l’approvazione definitiva della norma alla Camera.

Tempo determinato nella somministrazione: marcia indietro sulla durata oltre i 24 mesi

La somministrazione di lavoro coinvolge tre attori:

  • agenzia;
  • lavoratore;
  • impresa utilizzatrice.

Le parti sono legate da due diversi rapporti:

  • il contratto di somministrazione concluso tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • quello tra somministratore e lavoratore somministrato che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In questo quadro di regole si inserisce la diatriba sulla durata delle missioni a tempo determinato che porta a reintrodurre con un emendamento al DL Fiscale approvato in Senato la scadenza del 30 settembre 2022 per la non applicazione del vincolo temporale.

A regolare la somministrazione è l’articolo 31 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La legge di conversione del Decreto Agosto, in considerazione della necessità di “rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale”, ha chiarito:

“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

Allo stesso tempo, però, il testo ha fissato il 31 dicembre come data di scadenza per la sua applicazione.

La misura emergenziale ha rappresentato il riconoscimento ufficiale di una prassi consolidata e ammessa dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La circolare che illustra le novità del Decreto Dignità, tra cui l’applicazione della durata dei 24 mesi al contratto di somministrazione, sul punto recita:

“Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione”.

In vista dell’imminente scadenza del 31 dicembre 2021 della disposizione del Decreto Agosto, il Decreto Fiscale 2022 è intervenuto sul punto eliminando il vincolo temporale per l’applicazione delle regole sulla durata introdotte in fase emergenziale.

Stando al testo del DL n. 146 del 2021 attualmente in vigore, il lavoratore anche dopo il 2021 potrà essere impiegato in missione per periodi superiori a due anni, pur se non continuativi, senza che questa circostanza determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

La versione del Decreto Fiscale rivista e arricchita, con un una serie di emendamenti, però introduce nuovamente una data di scadenza, prevedendo che la durata della missione di somministrazione a tempo determinato superiore a 24 mesi potrà applicarsi solo fino al 30 settembre 2022.

La conferma ufficiale di questa novità, però, arriverà solo con l’approvazione definitiva del testo di conversione in legge del DL n. 146/2021 attesa entro il 20 dicembre. In ogni caso, a quanto pare, fino a settembre tutto può cambiare ancora una volta.

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